1) GARANZIE FINANZIARIE PER ATTIVITA’ DI COMMERCIO ED INTERMEDIAZIONE RIFIUTI: CHIARIMENTI
Facciamo seguito alla nostra precedente circolare n. 080/2011 con cui avevamo informato che sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011 sono stati pubblicati i comunicati relativi alla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1 del 19 gennaio 2011, concernente l’iscrizione all’Albo dei commercianti e degli intermediari e quello relativo alla Deliberazione n. 2 del 19 gennaio 2011, concernente la modulistica da utilizzare.
Nella medesima circolare associativa avevamo inoltre specificato che non essendo ancora stato emanato il Decreto sulle garanzie finanziarie specifico per la categoria in questione, come previsto dall’art. 212, comma 10 del D.Lgs. 152/06 (così come modificato dal recente D.Lgs. 205/2010), Decreto che è ancora alla firma dei Ministeri concertanti, lo stesso comma 10 stabiliva in via transitoria che, fino all’emanazione dei Decreti sulle garanzie finanziarie per alcune categorie dell’Albo (tra cui appunto la categoria 8), si applicano le modalità e gli importi del D.M. 8 ottobre 1996 (come modificato dal D.M. 23 aprile 1999).
In base alla suddetta disposizione transitoria, la Circolare in oggetto, emanata dal Comitato dell’Albo, sentito l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente, intende “diramare le necessarie indicazioni volte a consentire l’applicazione uniforme sul territorio nazionale delle disposizioni relative all’iscrizione all’Albo dei commercianti e intermediari di rifiuti che non hanno la detenzione dei rifiuti stessi.”.
In particolare e relativamente agli importi delle suddette garanzie la Circolare dell’Albo stabilisce che:
La Circolare dell’Albo stabilisce inoltre che la garanzia finanziaria “deve essere conforme allo schema allegato sotto la lettera “A”, il quale costituisce adattamento alla categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) delle clausole contenute nell’allegato al D.M. 8 ottobre 1996, le quali rimangono sostanzialmente invariate”.
2) ISCRIZIONI AI SENSI DELL’ART. 212, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I..
Con la suddetta Circolare il Comitato dell’Albo ha fornito chiarimenti in ordine alla procedura di aggiornamento delle iscrizioni effettuate ai sensi dell’art. 212 comma 8 (produttori iniziali di rifiuti che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti).
Al riguardo si ricorda che l’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 205/10, prevede che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, devono essere rinnovate ogni 10 anni. La disposizione legislativa prevede, altresì, che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 205/10 (entro 25 dicembre 2011).
Al fine di disciplinare la procedura relativa all’aggiornamento delle suddette iscrizioni, il Comitato nazionale ha approvato lo schema di domanda di aggiornamento di cui all’allegato “A”, precisando che considerato l’elevato numero di iscrizioni oggetto di aggiornamento e i termini previsti per l’espletamento delle relative procedure (entro il 25 dicembre 2011), le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2011 e specificando che, in difetto, la Sezione regionale potrà non garantire il rispetto dei suddetti termini.
Infine, il Comitato nazionale, in ordine ai termini di decorrenza dei dieci anni di durata delle iscrizioni all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D.Lgs 152/06, effettuate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/10, ha specificato quanto segue:
Cordiali saluti.