Si fa seguito alla ns. circolare n. 102/011 del 3 marzo scorso con la quale è stato inviato un fac-simile di accordo di secondo livello ai fini della fruizione del particolare regime di detassazione.
Si torna ora sul tema per riferire che, nell’ambito del seminario organizzato da Confindustria nei giorni scorsi, è stato preannunciato che è in preparazione da parte dell’Agenzia delle Entrate una ulteriore circolare in materia che, tra l’altro, dovrebbe fornire indicazioni in ordine a diversi quesiti pervenuti anche a Confindustria.
Con l’occasione, Confindustria – che sta seguendo da tempo la problematica assieme al Ministero del Lavoro e all’Agenzia delle Entrate – ha precisato che, in ogni caso, l’accordo di secondo livello una volta stipulato dispiegherà efficacia dalla relativa data e non potrà avere effetto retroattivo rispetto al precedente periodo del 2011; fatti salvi gli eventuali accordi aziendali già in vigore.
Ciò pone il problema, evidentemente, delle possibili sanzioni nei confronti delle aziende che abbiano applicato il regime di detassazione senza disporre dell’apposito accordo di secondo livello. Tuttavia, è stata fatta presente, sempre da Confindustria, l’opportunità di possibili temperamenti in considerazione del fatto che le istruzioni per l’anno 2011 sono state diramate solo il 14 febbraio scorso.
Con riserva di comunicare per tempo gli attesi sviluppi della problematica esaminata, si porgono cordiali saluti.
Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo