Sulla G.U. n. 71 del 28 marzo u.s. è pubblicato il Decreto Legislativo 2 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, in vigore dal 29 marzo 2011. (v. Allegato 1).
Il presente Decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia (non solo produzione di energia elettrica, come per il D.Lgs. 387/03, ma anche il raffrescamento, il riscaldamento e l’efficienza energetica degli edifici) e nei trasporti: il Provvedimento fissa l'obiettivo assegnato all'Italia del 17% entro il 2020 di energia prodotta da fonti rinnovabili, pari a 22,62 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) e 10% per quanto riguarda i trasporti.
Per il settore, l’aspetto su cui porre attenzione, anche per i futuri sviluppi attuativi, è rappresentato dalla revisione dei meccanismi di incentivazione alle FER, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013 e prevede l'introduzione di un sistema di «asta», pur garantendo che “l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto”. Vi sono poi tutta una seria di disposizioni transitorie che correggono gli incentivi attuali e annullano, al 2015, anche la quota d’obbligo.
Il Decreto oltre a richiamare specifiche comunicazioni europee che sottolineano il ruolo sostenibile dell’utilizzo della frazione biodegradabile dei rifiuti quale fonti rinnovabile, riporta, per quanto di interesse per il futuro sviluppo energetico delle imprese del settore, alcune specifiche disposizioni tra cui:
Per quanto concerne la cumulabilità degli incentivi previsti dal Decreto in parola, lo stesso specifica (art. 24) che è consentita la cumulabilità nel caso di fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature. In materia, l’Associazione, lo scorso 26 ottobre, aveva inviato al MiSE un quesito per chiarire l’aspetto relativo alla cumulabilità dei CV con l’agevolazione introdotta dall’art. 5 (c.d. Tremonti ter) del DL 78/09, coordinato con la Legge di conversione 102/09 recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini". Il Tremonti ter disponeva l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa, a decorrere dal periodo di imposta 2010, del 50% del valore degli investimenti, effettuati periodo compreso tra 11/7/2009 e il 30/6/2010, in macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. A riguardo, nei giorni scorsi il MiSE ha evidenziato, in via informale, che pur chiarendo la questione per le situazioni future, non è stato possibile per motivi legati alla copertura finanziaria, esplicitare l’applicazione retroattiva dal 2009, come chiedevano gli operatori. Il GSE dovrebbe comunque applicare, sempre secondo il MiSE, la legge a tutte le domande che ha finora tenuto in sospeso.
Nel rinviare al Decreto in parola (v. Allegato I) e alla nota associativa con focus sul settore rifiuti (v. Allegato II) per eventuali ulteriori approfondimenti in materia, in attesa di ulteriori sviluppi in materia, inviamo cordiali saluti.