Facciamo seguito alle precedenti circolari di pari oggetto (in ultimo circ. n. 148/11, 353/10 e 79/10) per informare che sulla G.U. n. 74 del 31 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto 25 febbraio 2011 recante “Definizioni delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi". (v. Allegato).
Il provvedimento in parola rappresenta un aggiornamento delle procedure amministrative e tecniche necessarie per conseguire il riconoscimento di idoneità dei prodotti da impiegare per la bonifica dell'ambiente marino dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, limitatamente ai prodotti assorbenti o disperdenti di origine sintetica o naturale. Sono esclusi i prodotti ad azione biologica e i prodotti di origine sintetica ad azione disinquinante.
Le società produttrici ovvero le società che intendano immettere sul mercato i prodotti, appartenenti alle tipologie di cui sopra, devono presentare istanza di riconoscimento di idoneità degli stessi al MATTM - Direzione Generale per la protezione della natura e del mare, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma. Tali istanze devono essere corredate dalla documentazione/informazioni richiamate negli allegati allo stesso decreto, di seguito elencati:
La documentazione relativa ai test e alle prove di laboratorio dovrà pervenire da Enti e/o Istituti pubblici conformi ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e che dimostrino di partecipare a circuiti di intercalibrazione nazionali e/o internazionali, ovvero da laboratori privati accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Il MATTM , sulla base della conformità della documentazione e dei pareri tecnici, provvede entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza (o dell’eventuale ulteriore documentazione integrativa), ad emanare un provvedimento che riconosce l'idoneità dei prodotti assorbenti o disperdenti all'impiego in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi. Tale provvedimento, di durata quinquennale rinnovabile, non costituisce comunque autorizzazione all'effettivo impiego degli stessi prodotti, che invece dovrà essere appositamente rilasciata, di volta in volta, dal Centro operativo antinquinamento operante presso il MATTM - Direzione Generale per la protezione della natura e del mare - Divisione VIIª.
Il MATTM renderà pubblico sul sito internet istituzionale l'elenco dei prodotti assorbenti o disperdenti riconosciuti idonei ai sensi del presente decreto. I prodotti assorbenti o disperdenti riconosciuti idonei dovranno riportare sull'involucro esterno le informazioni di cui all'allegato 6 del decreto.
Nel transitorio sono fatte salve le istanze per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti o disperdenti presentate ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002 e s.m.i. entro il 29 giugno 2011. Inoltre viene mantenuta valida, sino alla naturale scadenza del relativo provvedimento, l’idoneità già riconosciuta ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002 e s.m.i. dei prodotti assorbenti e disperdenti. Il relativo rinnovo seguirà le procedure amministrative e tecniche di cui al decreto in parola.
Il provvedimento abroga:
Cordiali saluti.