AssoAmbiente

Circolari

p70161PE

Facciamo seguito alla precedente comunicazione di pari oggetto (v. circ. associativa n. 194/2011) per informare che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione dello scorso 5 maggio ha approvato un nuovo documento (prot. n. 11/64/CR7a/C5) suSmaltimento dei rifiuti e ulteriori aspetti interpretativi relativi alle problematiche riscontrate nell’attuazione del decreto ministeriale 27 settembre 2010, recante definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, che sostituisce il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 agosto 2005”.

In relazione alle tematiche ancora aperte connesse alla gestione dei rifiuti, il documento in parola delinea possibili soluzioni interpretative, da applicare in attesa della condivisione con il MATTM, sui temi sinteticamente riportati di seguito:

    Esclusione verifica DOC nel conferimento di rifiuti non pericolosi in discarica
L’esclusione dalla verifica del DOC per i rifiuti richiamati alla lett. a) dell’asterisco in calce alla tab.5 del DM 27/09/2010, alla luce della frasepurché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l’attività biologica”, è applicata qualora i fanghi siano stati sottoposti alle fasi depurative
        A. ossidazione biologica dei reflui seguita da stabilizzazione aerobica dei fanghi;     
        B. ossidazione biologica dei reflui seguita da digestione anaerobica dei fanghi.
Il documento precisa infine che l’attività biologica può anche essere misurata attraverso l’Indice di Respirazione Dinamico.

    • Definizione di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi
In relazione alle disposizioni riportate nel DM 27/09/2010, le Regioni hanno concordato un approccio comune in base alla quale:
         - si ritiene opportuno confermare la possibilità di conferire nelle discariche per rifiuti non pericolosi nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 6, comma 4, del D.M. 27/09/2010 anche i rifiuti pericolosi riconducibili a codici CER di capitoli diversi dal 19; 
        - si ritiene opportuno prevedere che l’accertamento della stabilità e non reattività dei rifiuti pericolosi avvenga utilizzando specifici test, atti a valutare in modo corretto il rilascio a lungo termine di contaminanti dai rifiuti e verificare il rispetto dei limiti imposti dalla Tab. 5a del DM 27/09/2010;
         - si ritiene opportuno valutare anche la stabilità fisica e la capacità di carico dei rifiuti, per la valutazione dei quali è possibile riferirsi ai criteri di accettazione inglesi “WAC”.

    • Procedure per la corretta classificazione dei rifiuti caratterizzati da pH estremi (es scorie di incenerimento)
In attesa di un pronunciamento dei Ministeri competenti, le Regioni propongono di utilizzare il metodo condiviso consigliato dall’Istituto Superiore di Sanità.

    • Definizione rifiuto pericoloso di cui all’art. 183, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Le Regioni, alla luce delle modifiche introdotte con il DLgs 205/10, hanno concordato nel considerare pericolosi esclusivamente i rifiuti che nei capitoli dell’elenco risultano contrassegnati da asterisco e rimandano la verifica delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I, parte IV del D.Lgs. 152/06 solo per i rifiuti connotati da voce a specchio.

Il documento della Conferenza Regioni interviene inoltre anche su ulteriori problematiche, per le quali, nell’evidenziarne la criticità, sollecita l’intervento del MATTM al fine di fornire indicazioni per una gestione corretta ed omogenea degli rifiuti a livello nazionale. Di seguito una sintesi dei temi:

    • Presenza di microinquinanti organici in fanghi ed ammendanti compostati destinati all'utilizzazione agricola
Richiesta una metodica per verificare la presenza nei fanghi e nel compost di microinquinanti organici (tra cui gli Idrocarburi Policiclici Aromatici) ed i relativi limiti di concentrazione.

    • Classificazione di rifiuto quale eco tossico (H14)
Evidenziata al necessità di individuare con apposito decreto i criteri e metodi per valutare l’ecotossicità dei rifiuti. A riguardo è al momento disponibile un parere dell’ISS relativo alle frasi di rischio in ambiente acquatico (da R 50 a R 53), ma non si hanno disposizioni sulle metodologie da applicare per valutare l’ecotossicità in ambiente terrestre (frasi di rischio da R 54 a R 58)

    • Disciplina sanitaria ed ambientale relativa alle attività di produzione di biogas ed ammendante compostato condotte presso imprese non agricole che utilizzano stallatico e materie fecali: Reg. 1069/2009 e Dir. 98/2008/CE.
Al fine di evitare una duplicazione delle procedure che interessano sia la produzione di biogas e la produzione di fertilizzante (ammendante compostato) utilizzando lo stallatico da parte di imprese non agricole, le Regioni chiedono al MATTM di farsi promotore di una azione di coinvolgimento degli altri Ministeri competenti (Salute, Agricoltura, Sviluppo Economico e Politiche Comunitarie) nonché della Commissione Europea, per trovare una soluzione operativa che semplifichi gli adempimenti amministrativi in materia.

Per quanti interessati, il documento della Conferenza delle Regioni è scaricabile dal sito:
www.regioni.it/upload/050511_smaltimento.rifiuti.pdf

Cordiali saluti.

» 20.05.2011

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