AssoAmbiente

Circolari

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In vista dell’ormai imminente consultazione referendaria – la quale come noto si svolgerà nelle giornate del 12 e 13 giugno p.v. - desideriamo richiamare l’attenzione delle aziende associate sul testo di uno dei quesiti sottoposti al voto popolare, in virtù dei possibili (in caso di raggiungimento del quorum e di vittoria del “SI”) significativi effetti destinati a riflettersi anche sul settore della gestione dei rifiuti urbani.

 Occorre infatti rilevare preliminarmente come attorno al tema del referendum sul servizio idrico si è assistito alla nascita e diffusione di una campagna mediatica priva dei necessari requisiti di chiarezza. Quest’ultima, infatti, è stata condotta esclusivamente sulla base dello slogan: “Due si per l’acqua”.

In realtà, solo il quesito n. 2 (“Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma”) riguarda direttamente il servizio idrico, mentre il quesito n. 1 (“Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione”) attiene alla disciplina delle modalità di affidamento della gestione di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra i quali è certamente ricompreso il “SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”.

Di seguito si riporta il testo del quesito n. 1, contraddistinto dalla scheda di colore rosso

 «Volete Voi che sia abrogato l’art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, e dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea”, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?».

 Conseguentemente, si richiama l’attenzione sul fatto che i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimersi anche sull’abrogazione del sopra citato articolo 23-bis (allegato 1) e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 (allegato 2).

 Si tratta, come è evidente, di un aspetto particolarmente delicato dal momento che un’eventuale abrogazione della norma determinerebbe profondi e significativi effetti sul sistema di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

 L’abrogazione, infatti, produrrebbe la cancellazione dell’intera recentissima riforma in tema di servizi pubblici locali la quale, come più volte sottolineato, si caratterizza per la finalità di favorire l’affidamento della gestione di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ad operatori selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica.  Come certamente noto, infatti, attraverso la sopra richiamata riforma della disciplina in tema di servizi pubblici locali, la gestione in house è stata circoscritta a situazioni eccezionaliche, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali, geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato ...”, cui consegue l’obbligo – in capo all’ente affidantedi provvedere alla trasmissione di un’analisi del mercato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l’espressione di un parere preventivo.

 Pertanto, è doveroso evidenziare come in caso di approvazione del referendum, con conseguente abrogazione dell’articolo 23-bis e del relativo regolamento di attuazione, conseguirebbe l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (come noto meno restrittiva rispetto a quella oggetto del referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gare ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (in conformità a quanto precisato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 26 gennaio 2011 con la quale la Consulta ha riconosciuto l’ammissibilità del quesito referendario in questione).

 Sul tema dell’affidamento in house si rammenta brevemente come la compatibilità con il diritto dell’Unione europea è stata ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza comunitaria che ha rigorosamente circoscritto la possibilità di utilizzazione di tale strumento al concorso della triplice condizione che: (a) l’amministrazione possieda la totalità delle azioni e (b) eserciti un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e che (c) il soggetto affidatario realizzi la parte più importante delle sua attività con l’ente  o con gli enti pubblici che lo controllano (CGCEE, sent. Teckal del 18 novembre 1999, C-107/98; negli stessi termini, tra le più recenti, CGUE 10 settembre 2009, C-573/07).

 Alla luce di quanto sopra esposto, con la presente comunicazione l’Associazione ha ritenuto opportuno fornire alle aziende associate alcuni doverosi chiarimenti sul tema per ogni utilizzo più idoneo.

 Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

» 07.06.2011
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