In relazione alle attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, informiamo che il Comitato nazionale dell'Albo, rispondendo a quesiti pervenuti, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'affidamento a terzi delle sole attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non costituisce attività d'intermediazione e che, pertanto, per questa attività non è richiesta l'iscrizione alla categoria 8 dedicata agli intermediari.
In allegato la comunicazione dell’Albo su quanto in oggetto.
Cordiali saluti.