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Circolari

p70467CA

Si informa che sulla G.U. n. 155 del 6 luglio u.s. è stato pubblicato il testo del Decreto Legge recanteDisposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, finalizzata al raggiungimento - nel 2014 - del pareggio di bilancio, in coerenza con gli obiettivi di manovra condivisi in sede europea. (v. allegato)

Il provvedimento, è suddiviso nei seguenti tre titoli:

  • Titolo I - Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate;
  • Titolo II - Disposizioni per lo sviluppo;
  • Titolo III - Disposizioni finali.

Nello specifico, tra i provvedimenti inseriti all’interno del Titolo I (25 articoli suddivisi in 5 capitoli), segnaliamo:

  • riduzione dei costi della politica e degli apparati (articoli da 1 a 8);
  • razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche (articoli da 9 a 15);
  • contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria (articoli da 16 a 20);

Segnaliamo, in particolare, che il comma 9 dell’articolo 20, interviene a specificare le modalità di calcolo della percentuale del 40% (che individua il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, percentuale richiamata al comma 7, art. 76 del DL 112/2008), precisando che tale limite concerne le anche le assunzioni da parte delle società a partecipazione pubblica: “si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali  senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari”.

  • finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario (articoli da 21 a 22);
  • disposizioni in materia di entrate (articoli da 23 a 25)

Segnaliamo, in particolare, l’articolo 23, comma 10, lettera a) il quale prevede a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto una limitazione all’1% del costo dei beni relativamente alla deducibilità delle quote di ammortamento (anche finanziario) dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione.

Inoltre, in tema di studi di settore, si segnala l’articolo 23, comma 28, il quale stabilisce che a partire dal prossimo anno dovranno essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre e non più il 30 settembre dell’anno in cui entrano in vigore.

All’interno del Titolo II, tra le disposizioni in materia di sviluppo, sono previsti interventi di fiscalità di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, nonché di liberalizzazione del collocamento, di attivazione del capitale di rischio verso le nuove imprese, di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture, di riordino dell'Anas e dell'ICE.

Nel rinviare al testo del decreto in parola per ogni ulteriore approfondimento e nel rimanere, comunque, a disposizione per ogni chiarimento in materia, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

» 13.07.2011
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