Si informa che sulla G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, è stato pubblicato il testo della Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”.
Il provvedimento introduce, tra l’altro, alcuni correttivi alla disciplina dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica, oggetto – come noto - di un recente intervento ad opera del legislatore per effetto dell’adozione dell’articolo 4 della legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (“Manovra finanziaria di ferragosto”). Nello specifico, i correttivi prescritti ai sensi dell’articolo 9 (recante modifiche al sopra citato articolo 4 della legge n. 148/2011) hanno come obiettivo quello di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici ”attraverso la piena concorrenza nel mercato e di perseguire gli obiettivi di liberalizzazione e privatizzazione dei medesimi servizi (…), nonché di assicurare, mediante un sistema di benchmarking, il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi …”.
Ciò premesso, si segnalano in sintesi (rinviando alla lettura dell’Allegato 1 alla presente per gli opportuni approfondimenti) le seguenti significative novità le quali entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2012:
1. prevalenza sulle discipline di settore: viene ristabilito il principio (già in precedenza previsto dall’articolo 23-bis) secondo cui le disposizioni dell’articolo 4 della legge n. 148/2011 prevalgono sulle discipline di settore con esse incompatibili;
2. affidamenti diretti in caso di valore economico pari o inferiore a 900.000 euro: è stato introdotto – al fine di evitare l’elusione del limite previsto dalla disposizione normativa - il divieto espresso di frazionamento del servizio e del relativo affidamento;
3. poteri del Prefetto e del Governo: è previsto che il Prefetto accerti l’attuazione da parte degli enti locali del processo di liberalizzazione. In caso di inottemperanza il rappresentante territoriale del Governo assegna un termine perentorio cui consegue, in caso di inutile decorso, l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo nazionale.
4. partecipazione alle gare delle società affidatarie dirette di servizi: è stato espressamente precisato che tali soggetti possono concorrere “su tutto il territorio nazionale a gare indette nell’ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento dei servizi da essi gestiti o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento ...”;
5. rinvio ad un futuro Decreto del Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale: a tale decreto è stato affidato in generale il compito di assicurare la piena attuazione delle disposizioni in tema di liberalizzazione del settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Ad ogni buon conto, si trasmettono in allegato (in aggiunta al sopra menzionato documento di approfondimento):
1) il testo dell’articolo 9 della legge di stabilità n. 183/2011 (Allegato 2);
2) il testo dell’articolo 4 (in tema di disciplina dei servizi pubblici locali) della legge n. 148/2011 come emendato per effetto delle novità introdotte con la legge di stabilità (Allegato 3).
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.