AssoAmbiente

Circolari

p71082NA

In relazione alle esigenze di chiarimento manifestate da alcune aziende associate, riteniamo utile svolgere degli approfondimenti sul tema in oggetto.

Il punto n.127–sexiesdecies, Tabella A, Parte III, del DPR n. 633/72, stabilisce l’applicazione dell’aliquota ridotta pari al 10% alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di cui all’articolo 6, comma 1, lettere d), l) ed m) del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi), di rifiuti urbani (art 7, comma 2) e rifiuti speciali (art. 7, comma 3, lett.g), nonché alle prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione.

Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. ha sostituito, abrogandolo, il predetto D.Lgs. n. 22/1997.

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di un intervento sulla corretta applicazione del punto 127 sexiesdecies (vd. Risoluzione n. 250 del 12 settembre 2007), ha operato una ricognizione della normativa applicabile a fronte delle modifiche intervenute alla normativa ambientale, specificando che tutti i riferimenti al D.Lgs. n. 22/1997, devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006.

Pertanto, a seguito di detto intervento normativo sono assoggettate ad IVA agevolata al 10% le prestazioni di servizi relativi alla gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di cui all’articolo 183, comma 1, lettere d), l) e m), del D.Lgs. n. 152/2006 di:

  • rifiuti urbani, di cui all’articolo 184, comma 2;
  • rifiuti speciali di cui alla lettera g) del comma 3, dell’art. 184, ovvero i “rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi”.

Successivamente il Testo Unico Ambientale è stato ulteriormente modificato dal D.Lgs. n. 205/2010 che ha apportato, tra le altre, rilevanti modifiche all’articolo 183 sulle definizioni.

In particolare è stata inserita la definizione diintermediario” (art. 183, comma 1, lett. l) inteso come “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”, mentre è stata modificata la definizione digestione” (art. 183, comma 1, lett. n) inserendo, tra le operazioni che costituiscono gestione dei rifiuti, anche le operazioni effettuate in qualità di commerciante ed intermediario (gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante ed intermediario”).

Per effetto delle modifiche normative da ultimo intervenute, stante il criterio interpretativo già adottato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Risoluzione 250/2007 e più volte ribadito anche in altre successive, sembra doversi ritenere che l’aliquota IVA agevolata del 10% debba applicarsi anche alle operazioni di intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi, in quanto operazioni di gestione, a condizione che tali operazioni abbiano ad oggetto rifiuti urbani individuati dall’art. 184, comma 2, ovvero i rifiuti speciali individuati dall’art. 184, comma 3, lettera g).

Cordiali saluti

» 15.11.2011

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