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Circolari

p71206NE

Informiamo che la Commissione Ue ha adottato, il 18 novembre 2011, la Decisione in oggetto che istituisce “regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”, pubblicata sulla GUUE del 25 novembre u.s. e direttamente applicabile nel territorio degli Stati membri.

Gli obiettivi comunitari richiamati dalla citata Decisione (recepiti nell'ordinamento italiano all'articolo 181, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) sono i seguenti:

  1. entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;
  2. entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso.

La Decisione prevede che il calcolo degli obiettivi va effettuato considerando il peso dei flussi di rifiuti che sono prodotti e i flussidi rifiuti che sono preparati per essere riutilizzati, riciclati oche sono stati sottoposti ad altra forma di recupero di materialein un anno.Laquantità di rifiuti preparati per essere riutilizzati èinclusanella quantità di rifiuti riciclati e non vacomunicata separatamente.

Sono escluse dal calcolo degli obiettivi le operazioni preparatorieche precedonoil recupero o losmaltimento dirifiuti in quanto non costituisconoun’operazione finale di riciclaggio néaltra operazione finale di recupero di materiale.

Per quanto riguarda i rifiuti esportati in altri Stati membri per esserepreparati a riutilizzo, riciclati o sottoposti a un’altraforma di recupero di materiale,possono essere contabilizzati esclusivamente in relazione agli obiettivi dello Stato membro in cui sono stati raccolti. Lo stesso vale per le esportazioni verso Paesi fuori dall’Unione, purché in presenza di prove attendibili attestanti che l’invio è conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1013/2006, relativo alla spedizione di rifiuti.

La quantità di rifiuti biodegradabili sottoposti a trattamento aerobico o anaerobico potrà essere contabilizzata come riciclata solo se il compost o digestato prodotto dal trattamento, anche previo ulteriore trattamento, è utilizzato come prodotto, sostanza o materiale riciclato a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia.

La decisione 2011/753/Ue introduce le definizioni, valide solo al fine dell’applicazione della Decisione stessa, di:

  • "rifiuti domestici": rifiuti prodotti dai nuclei domestici;
  • "rifiuti urbani": rifiuti domestici e i rifiuti simili;
  • "rifiuti simili": rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.

 Gli Stati membri applicheranno, previa comunicazione alla Commissione nella prima Relazione sull’applicazione delle misure previste dalla Direttiva, (art. 37, par. 1 Dir. 2008/98/CE),la metodologia di calcolo,di cui all’Allegato I della Decisione,corrispondente all’opzioneda essi presceltatra le quattro sotto riportate:

  1. preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domesticicostituiti da carta, metalli, plastica e vetro;
  2. preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domesticicostituiti da carta, metalli, plastica e vetro e di altritipi di rifiuti domestici o di rifiuti simili di altra origine;
  3. preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiutidomestici;
  4. preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiutiurbani.

Per quanto riguarda il calcolo dell’obiettivo relativo ai rifiuti dacostruzioni e demolizioni(per i quali analogamente ai rifiuti urbani sono dettate definizioni valide solo per la decisione in oggetto), gli Stati membri dovranno utilizzarela metodologiadi cui all’Allegato III della Decisione.La decisione prevede inoltre che, ai fini dell’obiettivo, la quantità di rifiuti utilizzata per operazioni di colmatazione, compreso il ritrattamento di rifiuti per ottenere materiali da utilizzare in operazioni di colmatazione, venga comunicata separatamente dalla quantità di rifiuti preparata per essere riutilizzata, riciclata o usata per altre operazioni di recupero di materiale.

Nel rimandare al testo della Decisione, che inviamo in allegato, per ulteriori approfondimenti porgiamo cordiali saluti.

» 02.12.2011
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