Informiamo che la Commissione Ue ha adottato, il 18 novembre 2011, la Decisione in oggetto che istituisce “regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”, pubblicata sulla GUUE del 25 novembre u.s. e direttamente applicabile nel territorio degli Stati membri.
Gli obiettivi comunitari richiamati dalla citata Decisione (recepiti nell'ordinamento italiano all'articolo 181, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) sono i seguenti:
La Decisione prevede che il calcolo degli obiettivi va effettuato considerando il peso dei flussi di rifiuti che sono prodotti e i flussidi rifiuti che sono preparati per essere riutilizzati, riciclati oche sono stati sottoposti ad altra forma di recupero di materialein un anno.Laquantità di rifiuti preparati per essere riutilizzati èinclusanella quantità di rifiuti riciclati e non vacomunicata separatamente.
Sono escluse dal calcolo degli obiettivi le operazioni preparatorieche precedonoil recupero o losmaltimento dirifiuti in quanto non costituisconoun’operazione finale di riciclaggio néaltra operazione finale di recupero di materiale.
Per quanto riguarda i rifiuti esportati in altri Stati membri per esserepreparati a riutilizzo, riciclati o sottoposti a un’altraforma di recupero di materiale,possono essere contabilizzati esclusivamente in relazione agli obiettivi dello Stato membro in cui sono stati raccolti. Lo stesso vale per le esportazioni verso Paesi fuori dall’Unione, purché in presenza di prove attendibili attestanti che l’invio è conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1013/2006, relativo alla spedizione di rifiuti.
La quantità di rifiuti biodegradabili sottoposti a trattamento aerobico o anaerobico potrà essere contabilizzata come riciclata solo se il compost o digestato prodotto dal trattamento, anche previo ulteriore trattamento, è utilizzato come prodotto, sostanza o materiale riciclato a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia.
La decisione 2011/753/Ue introduce le definizioni, valide solo al fine dell’applicazione della Decisione stessa, di:
Gli Stati membri applicheranno, previa comunicazione alla Commissione nella prima Relazione sull’applicazione delle misure previste dalla Direttiva, (art. 37, par. 1 Dir. 2008/98/CE),la metodologia di calcolo,di cui all’Allegato I della Decisione,corrispondente all’opzioneda essi presceltatra le quattro sotto riportate:
Per quanto riguarda il calcolo dell’obiettivo relativo ai rifiuti dacostruzioni e demolizioni(per i quali analogamente ai rifiuti urbani sono dettate definizioni valide solo per la decisione in oggetto), gli Stati membri dovranno utilizzarela metodologiadi cui all’Allegato III della Decisione.La decisione prevede inoltre che, ai fini dell’obiettivo, la quantità di rifiuti utilizzata per operazioni di colmatazione, compreso il ritrattamento di rifiuti per ottenere materiali da utilizzare in operazioni di colmatazione, venga comunicata separatamente dalla quantità di rifiuti preparata per essere riutilizzata, riciclata o usata per altre operazioni di recupero di materiale.
Nel rimandare al testo della Decisione, che inviamo in allegato, per ulteriori approfondimenti porgiamo cordiali saluti.