Per opportuna informazione segnaliamo che i Giudici di legittimità nella Sentenza n. 36818 del 12 ottobre 2011 hanno stabilito che il titolare di discarica che non controlla approfonditamente i rifiuti in entrata risponde penalmente di eventuale illecito ambientale, in caso di conferimento di rifiuti non autorizzati. Nel corpo della sentenza in oggetto la Corte specifica che si configura il reato di danno ambientale quando nella discarica, risultano presenti rifiuti diversi e più inquinanti rispetto a quelli autorizzati.
I Giudici della Suprema Corte sez. penale hanno accertato che la presenza in discarica di rifiuti di tipologia diversa e maggiormente inquinante rispetto a quella per la quale la stessa era stata autorizzata risulta di per sé sufficiente a configurare l’illecito a prescindere dal fatto che la discarica sia comunque un “luogo inquinato”.
In particolare, per la configurazione del danno ambientale deve applicarsi la disposizione di cui all’art. 300, c. 2, del D.Lgs. 152/2006, ai sensi del quale l’inquinamento consiste appunto nel “deterioramento, rispetto alle condizioni originarie, provocato al terreno, mediante ogni tipo di contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’introduzione nel suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microorganismi nocivi per l’ambiente”. Da ciò ne deriva che ai fini della configurabilità oggettiva del danno ambientale è, dunque, necessario, non un livello di inquinamento in senso assoluto, ma un incremento quantitativo e qualitativo dello stesso rispetto alle condizioni originarie; lo stesso incremento che nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici di legittimità si è certamente verificato, per la presenza in discarica di rifiuti maggiormente inquinanti rispetto a quelli che la stessa, in base alle sue caratteristiche costruttive e operative, era in grado di accogliere.
Nei ricorsi presentati davanti ai Giudici di legittimità si affronta anche la responsabilità del gestore, infatti, i giudici precisano che nella formulazione del testo normativo è intrinseco “un generale obbligo di controllo da assolversi con tutti i mezzi idonei” non essendo sufficiente, quindi, il mero controllo visivo. I Giudici quindi respingendo i motivi di ricorso precisano che la norma di cui all’art. 1, c. 3 del D.M. 141/1998, il gestore della discarica è tenuto ad accertare che i rifiuti siano accompagnati dal formulario di identificazione di cui al c. 1, nonché a verificare: “a) che in base alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione il rifiuto può essere conferito in discarica; b) che le caratteristiche dei rifiuti conferiti corrispondono a quelle riportate nel formulario di identificazione” .
Si rimanda ai contenuti della sentenza in parola, riportata in allegato, per ogni eventuale ulteriore approfondimento.
Cordiali saluti.