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Circolari

p71369CI

Si segnala e si riporta qui di seguito la decisione resa dal Consiglio di Stato, sez V,  n. 6674 del 20/12/2011, in merito a quanto in oggetto.

Si tratta, ad avviso della Scrivente, di una decisione autorevole e importante, in quanto si afferma la non fondatezza di giustificazioni di ribasso fondate sul richiamo di un CCNL non pertinente (nella fattispecie, metalmeccanico) allo specifico settore merceologico cui appartiene l’appalto (nella fattispecie, edilizia) e si ravvisa pertanto la violazione di quanto disposto dall’art. . 87, comma 3, del codice dei contratti pubblici, a tenore della quale "non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge".

E’ un orientamento coerente con le indicazioni dell’Autorità di vigilanza contenute nella Determinazione n. 6 dell’ 8 luglio 2009, ad oggetto “Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse con particolare riferimento al criterio del prezzo più basso”, nella quale si asserisce, con riferimento al precitato art. 87, comma 3, che “la scelta legislativa mira a tutelare la par condicio dei concorrenti, atteso che la garanzia del rispetto del costo del lavoro determinato dalla contrattazione collettiva di categoria, ovvero delle imprese che esercitano l'attività dedotta in gara e che sono potenziali partecipanti alla medesima, non consente a ciascun operatore di individuare liberamente il contratto collettivo da applicare, ma rappresenta un unico criterio di riferimento per tutti i concorrenti.”

Cordiali saluti.

» 27.12.2011
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