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Circolari

009/2012/CI

Analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno, anche per il 2012 è ammessa la detassazione degli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti in relazione a incrementi di produttività, qualità, redditività riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

La possibilità della detassazione è stata infatti nuovamente prevista dall’art. 33, comma 12, della legge 12/11/2011, n. 183 (cosiddetta legge di stabilità) in attuazione dell’art. 26 del D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011: l’art. 33 citato ha infatti prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. 93/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2008.

Quanto alle istruzioni/indicazioni interpretative per l’applicazione della detassazione restano confermate quelle fornite dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro con le circolari n. 49 dell’11/7/2008, n. 59/E del 22/10/2008, n. 83/E del 17/8/2010 (con la precisazione aggiuntiva della nota prot. 2010/134950), n. 48/E del 27/9/2010, e da ultimo la n. 3/E del 14/2/2011.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 12, citato, si è in attesa di un DPCM che, individuando i parametri di riferimento (plafond massimo detassabile, reddito di accesso), renda effettivamente applicabile la detassazione.

In tale premessa, occorre – come già per l’anno 2011 – che le imprese e le rappresentanze sindacali aziendali sottoscrivano un accordo che individui espressamente e formalmente le cosiddette componenti accessorie della retribuzione collegate a incrementi di produttività, redditività, ecc. da assoggettare all’imposta sostitutiva.

A tal fine, viene trasmesso in allegato un fac-simile di accordo di secondo livello per agevolare le imprese nella definizione anche formale di conferma del regime di detassazione anche per il 2012, ricordando che l’accordo stipulato in sede aziendale non ha effetto retroattivo e che pertanto è opportuno che venga sottoscritto dalle parti entro il 31 gennaio 2012.

Cordiali saluti.

» 19.01.2012
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