AssoAmbiente

Circolari

017/2012/PE

Si informa che sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”, che interviene in materia di gestione rifiuti in Campania, commercializzazione dei sacchi biodegradabili e sui materiali di riporto

 
In particolare per quanto riguarda i rifiuti in Campania, al fine di superare le criticità del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti di trattamento, trito vagliatura e imballaggio (STIR) della Regione,il decreto dispone la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti. Il provvedimento interviene, altresì, con alcune modifiche al comma 2 dell’art. 1 (“Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti”) del D.L. 196/10, convertito con Legge 1/2011, sempre inerente alla gestione integrata rifiuti in Campania, di cui si riporta in allegato la nuova formulazione (v. allegato 1). 
 
Il decreto proroga, inoltre, al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale gli impianti di compostaggio possono superare la capacità autorizzata dell'8% a condizione che l'extra capacità sia impegnata nel ritiro della FORSU dalla Regione Campania
In materia di sacchetti biodegradabili, nel rimandare l’entrata in vigore del divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili ad un futuro decreto ministeriale, chiarisce la definizione di biodegradabilità per i sacchetti per l'asporto delle merce e prevede sanzioni specifiche a partire dal 31 luglio 2012 . 
 
Infine, per quanto riguarda il materiale da riporto, il provvedimento specifica che gli stessi devono essere ricompresi nel più ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo richiamato all’art. 185 (“Esclusioni dal campo di applicazione”) del D.Lgs 152/06 e smi e rimanda ad un successivo decreto la definizione delle condizioni in base alle quali le matrici materiali di riporto possono essere considerate sottoprodotti
 
Nel far riserva di ulteriori aggiornamenti in materia, anche in relazione agli sviluppi dei lavori di conversione in legge del decreto, rinviamo al decreto legge riportato in allegato (v. Allegato 2) per ogni approfondimento in materia
 
Cordiali saluti.
» 26.01.2012
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