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031/2012/PE

Sulla G.U. n. 37 del 14 febbraio 2012 è stato pubblicato il Decreto 14 gennaio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico recante Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, e' applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili in attuazione a quanto previsto all’art. 40, comma 4 del D.Lgs. 28/2011.

Le metodologie di raccolta e rilevazione dei dati riportate nel provvedimento sono state distinte in due gruppi:

  1. per il settore elettrico (art. 1, comma 2) è riportata una distinta metodologia, una per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di potenza inferiore ai 200 kW ed una per tutti gli altri impianti produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  2. per il settore termico e per i trasporti (’art. 1 comma 3) la metodologia è articolata in dieci temi statistici, ciascuno afferente ad una delle seguenti categorie: calore derivato, energia geotermica, energia solare termica, rifiuti, biomasse solide, bioliquidi, biogas, pompe di calore, biocarburanti e biometano, energia elettrica nei trasporti. Ad ognuno di questi temi è dedicata una scheda tecnica contenuta nell’allegato 1 del decreto.

L’art. 2 riporta l’obbligatorietà di trasmissione dei dati. In particolare i soggetti pubblici e, su richiesta del GSE, i soggetti privati, titolari di informazioni necessarie all'implementazione del sistema, sono tenuti a fornire i dati a loro disposizione necessari alle rilevazioni statistiche. Nel caso in cui soggetti pubblici e privati non ottemperino, nei modi e nei tempi stabiliti e senza giustificato motivo, all'obbligo di fornire i dati richiesti, saranno soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal D. Lgs. 322/89. Tali sanzioni sono distinte  sulla base della natura dell’inadempiente (art. 11, comma 1) nelle seguenti due classi:

  • da un minimo di euro 206 ad un massimo di euro 2.065 per le violazioni da parte di persone fisiche;
  • da un minimo di euro 516 ad un massimo di euro 5.164 per le violazioni da parte da parte di enti e società.

I tempi di raccolta, analisi e sviluppo dei dati sono così disciplinati:

  • entro il 15 settembre di ogni anno, il GSE  provvede,  per  ogni fonte rinnovabile, alla rilevazione dei  dati ;
  • entro il 30 ottobre di ogni anno, il GSE provvede all’invio al MiSE di un rapporto di monitoraggio statistico ottenuto dall’elaborazione dei dati;
  • entro il 30 novembre di ogni anno, il rapporto deve essere inoltrato ad Eurostat.

Il suddetto rapporto conterrà i dati relativi al numero degli impianti attivi, all’incremento e all’andamento nel tempo dell’utilizzo delle fonti rinnovabili nei tre macrosettori elettrico, termico e dei trasporti, nonché il confronto con i relativi dati europei.

Si rinvia al decreto in parola, riportato in allegato, per ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.

» 21.02.2012
Documenti allegati

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