Sulla G.U. n. 37 del 14 febbraio 2012 è stato pubblicato il Decreto 14 gennaio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, e' applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili” in attuazione a quanto previsto all’art. 40, comma 4 del D.Lgs. 28/2011.
Le metodologie di raccolta e rilevazione dei dati riportate nel provvedimento sono state distinte in due gruppi:
L’art. 2 riporta l’obbligatorietà di trasmissione dei dati. In particolare i soggetti pubblici e, su richiesta del GSE, i soggetti privati, titolari di informazioni necessarie all'implementazione del sistema, sono tenuti a fornire i dati a loro disposizione necessari alle rilevazioni statistiche. Nel caso in cui soggetti pubblici e privati non ottemperino, nei modi e nei tempi stabiliti e senza giustificato motivo, all'obbligo di fornire i dati richiesti, saranno soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal D. Lgs. 322/89. Tali sanzioni sono distinte sulla base della natura dell’inadempiente (art. 11, comma 1) nelle seguenti due classi:
I tempi di raccolta, analisi e sviluppo dei dati sono così disciplinati:
Il suddetto rapporto conterrà i dati relativi al numero degli impianti attivi, all’incremento e all’andamento nel tempo dell’utilizzo delle fonti rinnovabili nei tre macrosettori elettrico, termico e dei trasporti, nonché il confronto con i relativi dati europei.
Si rinvia al decreto in parola, riportato in allegato, per ulteriori approfondimenti.
Cordiali saluti.