AssoAmbiente

Circolari

058/2012/LE

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione in materia (v. circ. n. 17/2012) per informare che sulla G.U. n. 71 del 24 marzo u.s. è stata pubblicata la Legge 24 marzo 2012, n. 28 su Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (v. Allegato III).

La legge di conversione, in vigore dallo scorso 25 marzo, introduce, rispetto al decreto legge, importanti novità di interesse per le aziende associate. Tra di esse segnaliamo, sinteticamente:

  • INTERVENTI IN MATERIA DI RIFIUTI IN CAMPANIA

Nel rinviare alla nota allegata (v. Allegato I) per un maggiore approfondimento sugli articoli 1 e 1 bis, relativi ai rifiuti in Campania, segnaliamo sinteticamente che il provvedimento:

  • introduce, per lo smaltimento in altre regioni dei rifiuti non pericolosi prodotti in Campania, l’obbligo di un’intesa diretta con la singola Regione interessata, in sostituzione del precedente accordo interregionale in sede di Conferenza Stato-Regioni. In materia segnaliamo che prima della votazione finale, lo scorso 22 marzo, nell’ambito della discussione in Aula Senato, il sottosegretario Fanelli ha fatto presente che l'interpretazione del Governo del comma 2-bis dell'articolo 1, quello che riguarda l'intesa con la Regione cui sono destinati i rifiuti, è che tale comma si applica esclusivamente ai rifiuti urbani e non ai rifiuti speciali;
  • anticipa al 31 dicembre 2012 il termine previsto dal DLgs 152/06 e smi per l'elaborazione, da parte del MATTM, di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e delle indicazioni per l’integrazione dello stesso nei piani regionali di gestione dei rifiuti. Inoltre a partire dal 2013, il MATTM dovrà presentare alle Camere una relazione annuale recante l'aggiornamento di tale Programma, contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti;
  • attribuito incentivi CIP6 ai termovalorizzatori della regione Campania e prorogato al 30 giugno 2012 il termine per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra.

 

  • SACCHETTIIN PLASTICA

Il nuovo art. 2 (“Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente”) proroga, fino all'emanazione di un apposito decreto interministeriale adottato da MATTM e MiSE (entro il 31 dicembre 2012), il termine relativo all'entrata in operatività del divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci (cd. shopper) limitatamente a:

  • sacchi monouso realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata Uni En 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati;
  • sacchi riutilizzabili, realizzati con altri polimeri, di spessore superiore a 200 micron (uso alimentare) o 100 micron (altri usi), se dotati di maniglia esterna;
  • sacchi riutilizzabili, realizzati con altri polimeri, con spessore superiore a 100 micron (uso alimentare) o 60 micron (altri usi), se dotati di maniglia interna.

Il decreto interministeriale, che dovrà rispettare la gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti prevista dall'articolo 179 del DLgs 152/06, e dovrà essere adottato sentite le competenti Commissioni e notificato all’Unione Europea, potrà individuare le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.

L’art. 2 contiene inoltre la previsione che i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di almeno il 10% di plastica riciclata elevata al 30% per quelli ad uso alimentare. Tale percentuale può essere elevata annualmente con decreto del MATTM sentiti il COREPLA e le Associazioni dei produttori.

Viene infine introdotto un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell'articolo, che entrerà successivamente in vigore essendo prevista la decorrenza dal 31 dicembre 2013.

  • MATERIALI DI RIPORTO

Il nuovo art. 3“Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti, reca norme riguardanti i materiali di riporto cosiddetti storici, ossia quelli utilizzati in passato, che sono inclusi nella definizione di «suolo» e, pertanto, esclusi dall'applicazione della normativa sui rifiuti.

In particolare, il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 185 del DLgs 152/06 e smi in base alla quale, ferma restando la disciplina di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti nei commi 1, lett. b) e c), e 4 dell'articolo 185 devono intendersi riferiti anche alle matrici materiali di riporto incluse nell'Allegato 2 alla Parte IV dello stesso DLgs 152/06, che disciplina i criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati.

Viene inoltre fornita la definizione di «matrici materiali di riporto» mentre il comma 3 prevede che, qualora non venga emanato il decreto interministeriale - previsto dall'articolo 49 del decreto-legge n. 1 del 2012 (cd. decreto liberalizzazioni) - per la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 25 gennaio 2012 (DL Ambiente), le matrici materiali di riporto eventualmente presenti nel suolo escavato non contaminato di cui all'art. 185, comma 4, del DLgs 152/06, saranno considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni indicate nell'art. 184-bis dello stesso decreto, ai fini della loro valutazione nell'utilizzo in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati.

Segnaliamo infine che il comma 6 dell’art. 3 interviene sul punto 5 dell'Allegato D alla parte IV del DLgs 152/06 relativamente alla caratteristiche di pericolosità H14 (eco tossico) dei rifiuti riallineando parzialmente la disposizione a quanto previsto nella Decisione 200/532/CE (“Per lecaratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quantoprevisto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9,H12, H13 e H14, di cui all'allegato I la decisione 2000/532/CE non prevede almomento alcuna specifica”)ed in parte specificando che, nelle more dell'emanazione,da parte del MATTM,di uno specifico decretoche stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14,sentito il parere dell'ISPRA“tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalitàdell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.

Segnaliamo che nell’ambito della conversione in legge del provvedimento sono stati approvati anche alcuni ordini del giorno, si cui riportiamo in allegato (v. Allegato II)) una sintesi di quelli di maggiore interesse per il settore.

Nel rimandare al testo del provvedimento per ulteriori informazioni, inviamo cordiali saluti.

» 26.03.2012
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