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Circolari

071/2012/NE

Informiamo che la Corte di giustizia europea, in data 29 marzo 2012, ha emesso l’allegata sentenza riguardante le modalità di compilazione dell'Allegato VII “Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 3, commi 2  e 4” del Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti

Ricordiamo che i rifiuti che, in base al Paese di destinazione (v. sotto), possono viaggiare accompagnati dall’Allegato VII, sono quelli destinati a recupero del cosiddetto “Elenco verde” (Allegato III cit. Reg). 

In particolare, per le spedizioni dei rifiuti destinati al recupero di cui all’“Elenco verde” il Regolamento prevede che:

-   le esportazioni verso la Comunità e verso Paesi a cui si applica la decisione OCSE non sono soggette a procedure particolari di controllo ma solo ad obblighi generali di informazione (indicati nell’art. 18) assolti tramite la compilazione dell’Allegato VII e la predisposizione della documentazione richiesta (contratto);

-   le spedizioni verso Paesi ai quali non si applica la decisione OCSE (es. Cina) possono essere, in base a quanto comunicato dal Paese di destinazione:

a)  vietate;
b)  soggette a notifica e autorizzazione preventiva;
c)  non soggette a controllo nel Paese di destinazione;
d) soggette ad altre procedure di controllo nel Paese di destinazione ai sensi della normativa nazionale applicabile

Nella sentenza in esame viene stabilito che i venditori e i commercianti di rottami, nella compilazione del documento contenuto nell'Allegato VII, non possono nascondere informazioni aziendali riservate e hanno l’obbligo di rivelare l'origine dei rifiuti da spedire

Difatti l’articolo 18 “Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni” del citato regolamento (CE) 1013/2006, secondo la Corte di giustizia europea, deve essere interpretato come segue: 

1.    non è consentito all’intermediario che sta organizzando una spedizione di rifiuti di omettere il nome del produttore iniziale dei rifiuti, come previsto dal combinato disposto dell’articolo 18 con l'allegato VII del regolamento, anche se tale omissione possa essere dovuta alla necessità di proteggere i segreti commerciali dell’intermediario stesso

2.    l’intermediario, nel caso di una spedizione di rifiuti non pericolosi, deve completare il campo 6 “Produttore dei rifiuti di cui all'Allegato VII e trasmettere l’intero documento al destinatario. Tale adempimento non può essere evitato nemmeno con la giustificazione di tutelare i segreti commerciali

E’ prevedibile che la sentenza aiuti a ridurre le divergenze nell’applicazione dell’Allegato VII, così come risultano dallo Studio europeo “Report on analysis of the implementation/enforcement of annex VII and article 18 and 49-50 of the waste shipment regulation in all Member States, including a summary report of national provisions” del 12 aprile 2011, anch’esso in allegato, dal quale emerge una grande variabilità delle modalità con cui detto documento viene compilato negli Stati membri

Cordiali saluti

» 13.04.2012
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