Si informa che sulla G.U. n. 141 del 19 giugno 2012 è stato pubblicato il testo della Determinazione n. 1 del 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. A tal proposito, si segnala che il documento in oggetto è stato adottato dall’AVCP a seguito delle recenti e significative modifiche apportate dal legislatore alle previsioni contenute all’articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) recante, i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento pubbliche.
La determinazione in questione si affianca - integrandone i contenuti - ad altri due documenti sul tema precedentemente adottati dall’Autorità, ovvero:
1) la Determinazione n. 1 del 2010, recante: “Requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
2) il Documento di consultazione del 2 agosto del 2011, recante: “Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro”.
Ciò premesso si sottolinea come la Determinazione in questione contiene significative indicazioni di carattere operativo indirizzate tanto alle stazioni appaltanti quanto agli operatori del settore. Nello specifico, tra le precisazioni più significative, si segnalano:
a) le indicazioni riferite all’articolo 38, comma 1, lettera c) – concernente l’esclusione derivante dalla pronuncia di particolari sentenze di condanna -. A tal proposito, sono stati forniti chiarimenti sui soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni prescritte (socio unico, persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altra società). In linea generale, è stato precisato che in virtù della nuova formulazione del secondo comma dell’articolo 38, il concorrente in sede di dichiarazione dei requisiti deve dichiarare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Conseguentemente, “il legislatore ha definitivamente chiarito che spetta all’amministrazione il giudizio sulla gravità delle eventuali condanne riportate” (sul tema, infatti, nel passato si era registrato un consistente contenzioso).
b) i chiarimenti riferiti all’articolo 38, comma 1, lettera g) – relativa alle violazioni ai pagamenti alle imposte e tasse -. In particolare, è stato precisato che il legislatore ha introdotto l’aggettivo “gravi” con riferimento a tali inadempimenti, preoccupandosi, altresì, di delimitare il significato dell’espressione definendo precisamente la soglia di valore al di sopra della quale la violazione si ritiene “grave”, eliminando qualsiasi potere discrezionale.
c) i richiami all’articolo 38, comma 1, lettera h) – relativa alle false dichiarazioni -. Sul punto, è stato sottolineato come l’attuale formulazione prevede che la stazione appaltante debba escludere, senza alcun margine di discrezionalità, gli operatori economici che risultino iscritti nel casellario informatico dell’Osservatorio dell’AVCP per aver presentato documentazione falsa o aver reso false dichiarazioni in relazione a requisiti o condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara. Tuttavia, la predetta iscrizione al casellario non potrà mai essere automatica, ma potrà essere irrogata dall’AVCP all’esito di un’indagine sulla sussistenza, nel caso specifico, dell’elemento soggettivo consistente nell’accertamento del dolo o della colpa grave. Quindi, la valutazione dello stato soggettivo rilevante spetterà all’AVCP.
d) i chiarimenti relativi all’articolo 38, comma 1, lettera i) – concernente le violazioni definitivamente accertate delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali -. L’AVCP con la Determinazione in oggetto ha evidenziato come il legislatore abbia ricondotto la “gravità” ad ogni violazione ostativa la rilascio del D.U.R.C. A tal proposito, è stato espressamente precisato che: “ai fini della partecipazione di un concorrente ad una procedura di gara, rimane fermo che quest’ultimo deve presentare una dichiarazione di non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 38, comma 1, lett. i) spetta poi alla stazione appaltante pubblica ed alle amministrazioni procedenti verificare, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, la correttezza delle dichiarazioni ricevute tramite acquisizione d’ufficio del D.U.R.C.
Nel rinviare al testo della Determinazione in parola, riportata in allegato alla presente, per ulteriori informazioni, si rimane comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in materia
Cordiali saluti.