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131/2012/PE

Si informa che con la pronuncia n. 199 del 17 luglio 2012 (allegata alla presente), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148) recante adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’Unione Europea

La pronuncia in esame è stata adottata a seguito della presentazione di sei distinti ricorsi (da parte delle Regioni Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna) con i quali sono state sollevate varie questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138. A tal proposito, si evidenzia che il sopra menzionato articolo 4 è stato adottato a seguito dell’abrogazione - per effetto degli esiti della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011 - dell’articolo 23-bis del Decreto Legge n. 112 del 2008 (convertito con modificazioni, della Legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica). 

Ciò premesso, i Giudici Costituzionali hanno evidenziato chenonostante l’esclusione dall’ambito di applicazione della nuova disciplina del servizio idrico integratorisulta evidente l’analogia (e per alcune disposizioni la coincidenza) tra la disciplina contenuta nell’articolo 4 e quella prevista ai sensi dell’abrogato art. 23-bis del Decreto Legge n. 112 del 2008. Tale circostanza ha determinato una violazione dell’articolo 75 della Costituzione. In altri termini, la disciplina contenuta nell’articolo 4 viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dell’art. 75 della Costituzione, secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale

Pertanto, conclude la Corte Costituzionale, la normativa censurata costituisce ripristino della normativa abrogata, considerato che essa introduce una nuova disciplina della materia senza modificare i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti”, in palese contrasto, quindi, con l’intento perseguito mediante il referendum abrogativo

In virtù della pronuncia in esame, sarà necessario individuare le disposizioni applicabili in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. Tale attività impone un’adeguata considerazione tanto delle disposizioni previste dai Trattati istitutivi dell’Unione Europea e dai principi formulati nelle pronunce della Corte di Giustizia, quanto delle disposizioni nazionali che non sono state oggetto dell’intervento della Corte Costituzionale. In tale contesto si sottolinea che l’articolo 19, comma 1, del Decreto Legge 95/2012 sullaspending review”, riconosce come funzioni fondamentali dei Comuni l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale e“l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento, e nel riservarci di predisporre ulteriori documenti di approfondimento sul tema, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

» 23.07.2012
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