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133/2012/PE

Lo scorso 19 luglio, la Corte di Giustizia (settima sezione) ha emanato la sentenza C-565/10 con la quale ha disposto la condanna dello Stato Italianosenza tuttavia imporre in questa fase sanzioni di natura pecuniaria – a causa dell’inadempimento, da parte di numerosi Comuni italiani, delle normative in materia di trattamento e scarico delle acque urbane fissate dalla direttiva 91/271. Nello specifico, si evidenzia che le situazioni prese in considerazione attengono a molte aree urbane situate principalmente al sud (come Lamezia Terme, Reggio Calabria, Agrigento, Palermo, Messina, Napoli, Battipaglia, Capri, Ischia) ma anche in Liguria, Veneto (Vicenza), Trieste ed altri

Ciò premesso, si evidenzia che la pronuncia in oggetto è stata preceduta dalla procedura di infrazione avviata nel corso del 2009 dalla Commissione contro l’Italia, a causa del mancato adeguamento da parte di varie aree urbane agli obblighi sulla raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane. In estrema sintesi, si rileva preliminarmente che, secondo la ricostruzione formulata nella sentenza, gli Stati Membri dovevano provvedere entro il 31 dicembre 2000, affinché tutti i centri urbani con un numero superiore a 15.000 abitanti fossero provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane e di un trattamento secondario dello scarico (come disposto dalla direttiva in parola). 

Tre, in particolare, i tipi di censure che i giudici dell’UE contestano all’Italia

  1. sono individuabili centri abitati in cui è necessario innanzitutto confermare la previsione di reti fognarie per le acque reflue urbane;
  2. vi sono altri casi in cui le acque confluiscono delle fogne ma non vengono trattate
  3. sussistono, infine, altre fattispecie in cui è necessario garantire prestazioni sufficienti sia nelle normali condizioni climatiche locali, sia nei periodi stagionali di carico (come può succedere d’estate, quando numerose località sono al centro di significativi flussi turistici). 

Nelle motivazioni della sentenza i giudici specificano che la direttiva 91/271 ha come obiettivo quello di preservare l’ambiente dagli effetti negativi generati dagli scarichi di acque reflue. La direttiva in questione includeva l’obbligo per gli Stati membri, di attuare entro il  31 dicembre 20101, non solo sistemi di trattamento acque reflue, come sopra richiamato, ma anche di provvedere affinché, per tutti gli scarichi provenienti dai centri con oltre 15 mila abitanti, le acque reflue urbane fossero soggette, precedentemente allo scarico, ad un trattamento biologico

Nel rimandare al testo della sentenza per ulteriori approfondimenti (v Allegato) e nel rimanere a disposizione per ogni approfondimenti, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

» 27.07.2012
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