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Circolari

147/2012/PE

Si informa che sulla G. U. n. 185 del 9 agosto 2012 è stato pubblicato il testo della Determinazione dell’AVCP in oggetto la cui adozione è stata preceduta da una fase di consultazione pubblica

Il documento reca importanti precisazione di carattere interpretativo in merito al contenuto dell’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (“Disciplina delle cooperative sociali”), ai sensi del quale gli enti pubblici hanno facoltà di stipulare Convenzioni con le Cooperative Sociali di tipo B. Si tratta, nello specifico, di quella peculiare categoria di convenzioni finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizidiversi da quelli socio-sanitari ed educativi –, in deroga alle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, a condizione però che il valore dell’affidamento sia inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria

Attraverso la citata Determinazione l’AVCP ha enucleato una serie di specifici requisiti in presenza dei quali gli enti pubblici possono far ricorso allo strumento della Convenzione. In particolare, tra le più significative si segnalano le seguenti condizioni:

  1. le Cooperative Sociali di tipo B (ovvero quelle Cooperative che svolgono attività diverse da quella di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, quali attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate) devono avere in organico almeno il 30% dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate e devono essere finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
  2. le Cooperative Sociali di tipo B devono essere obbligatoriamente iscritte all’albo regionale in quanto tale condizione si configura come necessaria per la stipula della Convezione;
  3. l’oggetto della Convenzione non può essere costituito dall’esecuzione di lavori pubblici dalla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica (in tal senso, cfr. C.d.S. 6 ottobre 2011, n. 1466; C.d.S., sez. V, 11 maggio 2010, n. 2829);
  4. la Convenzione deve assegnare al profilo del reinserimento lavorativo, unitamente al successivo monitoraggio dello stesso in termini quantitativi e qualitativi, un ruolo centrale. Tale profilo deve, altresì, essere adeguatamente valorizzato nell’ambito della determina a contrarre adottata dalla stazione appaltante ex. art. 11, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
  5. qualora sussistano più Cooperative Sociali di tipo B interessate alla stipula della Convenzione, l’ente locale dovrà promuovere l’esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziale tra i soggetti

Nel rimandare ai contenuti della Determinazione, allegata alla presente, per ulteriori approfondimenti e nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti in materia, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

» 29.08.2012
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