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Circolari

152/2012/LE

Si informa che con la sentenza n. 13725 del 31 luglio 2012 (allegata alla presente), la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti di un soggetto che, ancorché privo del titolo abilitativo per lo svolgimento di attività di trasporto per conto proprio”, è tuttavia in possesso del titolo abilitativo per lo svolgimento dell’attività di trasporto per conto terzi.  

La pronuncia in esame, infatti, trae origine dal ricorso per Cassazione presentato dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Sondrio per l’annullamento della sentenza positiva ottenuta da una ditta di trasporti - in possesso del titolo abilitativo per l’attività di trasporto per conto terzi –  avverso un verbale con il quale gli agenti della Polizia di Stato avevano disposto l’applicazione di una sanzione in seguito all’accertamento dello svolgimento di attività di trasporto per conto proprio in assenza della relativa licenza. 

Il tema, come noto, è oggetto da tempo di specifiche iniziative da parte dell’Associazione la quale, anche recentemente, aveva sollecitato con un quesito il Ministero dei Trasporti, il quale si è espresso in data 26 giugno 2012 (antecedentemente alla sentenza in oggetto) in senso negativo sostenendo che “se l’impresa opera nell’ambito del conto proprio dovrà avere apposita licenza e veicoli dedicati a tale attività”.

Al contrario, la sentenza in oggetto ha riconosciuto l’illegittimità della sanzione amministrativa irrogata ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298 nei confronti di chi svolga attività di trasporto per conto proprio in assenza del relativo titolo abilitativo, ma possegga il titolo per svolgere l’attività di trasporto per conto terzi”, da ritenersicomprensivo anche del secondo. Al riguardo i giudici della Suprema Corte di Cassazione, in particolare, hanno precisato che: “quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz'altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rap­presenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo "maggiore" si debba munire anche dell'altro, per poter svolgere una attività che l'art. 31 lett. b) della legge citata definisce come «complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale”

In conclusione, si rileva come la pronuncia in esame possa rappresentare un significativo “arresto” della giurisprudenza su un tema sul quale, tuttavia, sarebbe opportuno, stante la soggettività di valutazione in sede locale, che i soggetti istituzionalmente competenti procedessero, come già proposto dall’Associazione all’adozione di uno specifico intervento normativo al fine di escludere possibili ulteriori contenziosi sul tema

Cordiali saluti.

» 18.09.2012
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