AssoAmbiente

Circolari

160-2012

Informiamo che sulla G.U. n. 231 del 3 ottobre 2012 è stato pubblicato il Decreto 28 giugno 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico recante Proroga dei termini di cui al decreto 23 giugno 2011, ai fini della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia (v. allegato

Il provvedimento fissa al 31 marzo 2013 il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata di cui all'art. 2, comma 4 del DM 23 giugno 2011 recante Risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92 per impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia.

Di seguito lo stralcio del DM 23/6/2011 con l’evidenza delle modifiche apportate dal DM 28/6/2012: 

“Articolo 2
Procedure
per la risoluzione anticipata delle Convenzioni Cip 6

1.I titolari delle convenzioni Cip n. 6/92 aventi ad oggetto impianti di produzione di energia elettrica assimilati alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia presentano al Gse istanza vincolante di risoluzione della singola convenzione, sulla base del modello di istanza predisposto dal Gse. Nell'istanza di risoluzione l'operatore indica la data di efficacia della risoluzione stessa che può essere:

i. ilgiorno di ciascun mese tra luglio 2011 e dicembre 2011;

ii. ilgennaio e il 1 luglio di ogni anno compreso tra il 2012 e l'anno in cui ricade la metà del periodo residuo della durata della convenzione rispetto al 1° gennaio 2012.

[…]

4.Nel caso di cui al comma 1, punto ii), l'operatore presenta al Gse istanza vincolante di risoluzione della convenzione non prima di 120 giorni e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto 31 marzo 2013, esclusivamente sulla base del relativo modello di istanza e di contratto predisposto dal Gse entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto.

[…]”

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di cui ai Decreti del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009, 2 agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011. 

Cordiali saluti.

» 05.10.2012
Documenti allegati

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