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Circolari

172/2012/CI

Con l’allegato documento approvato il 18 ottobre 2012, COVIPCommissione di vigilanza sui Fondi Pensione  – ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di computo del numero massimo di mandati triennali svolti dai componenti degli Organi di amministrazione e di controllo dei Fondi di previdenza complementare negoziali. E ciò al fine di consentire ai Fondi di accertare che sussistano le condizioni di rieleggibilità dei componenti in relazione ai mandati espletati.

In tale premessa, COVIP ha inteso esprimere l’orientamento secondo il quale, qualora gli incarichi in parola siano stati assolti per periodi particolarmente brevi, “ai fini del computo del limite massimo dei mandati esercitabili (3) debbano essere considerati gli incarichi ricoperti per un periodo pari ad almeno 12 mesi”.

Nondimeno, COVIP considera che resta “ferma la facoltà delle singole forme pensionistiche di stabilire che il mandato assolto anche per una parte minima della durata statutariamente prevista equivalga a quello svolto per intero”, naturalmente apportando allo Statuto le conseguenti integrazioni, da approvarsi secondo le normali procedure, e dandone poi comunicazione alla COVIP.

Cordialmente.

» 31.10.2012
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