Facciamo seguito alla precedente comunicazione associativa in materia (v. circolare n. 139/2012) per informare che sulla G.U. n. 274 del 23 novembre u.s. è stata pubblicata la Delibera 13 novembre 2012, n. 27 del Comitato Nazionale per la Direttiva Emissions Trading (ETD) recante “Adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 601/2012 della commissione europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”.
La presente deliberazione e' indirizzata ai gestori degli impianti:
Gli impianti in parola redigono, per il periodo di scambio delle quote di emissione che ha inizio il 1° gennaio 2013, il Piano di monitoraggio conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento 601/2012 e secondo il modello predisposto dalla Commissione europea (disponibile al sito web: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm nonché, in lingua italiana, sul sito del MATTM) e lo inviano, sottoscritto dal gestore dell'impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, al Comitato Nazionale ETD entro il 31 gennaio 2013, secondo le modalità indicate nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it.
Nella compilazione del modello il gestore si attiene a quanto previsto dalle Linee guida predisposte sempre dalla Commissione Europea (disponibili sempre al sito sopra richiamato e su quello del MATTM, qualora la Commissione Europea abbia reso disponibile una traduzione).
Entro 90 giorni dalla data di ricevimento, il Comitato conclude l'istruttoria e si pronuncia sull'approvazione del Piano, con propria deliberazione. In caso di valutazione positiva, il Comitato, in sede di approvazione del Piano, può prevedere prescrizioni ai fini di integrazioni e modifiche del Piano medesimo, nel caso in cui rilevi un'applicazione non conforme al Reg. 601/2012 e, se del caso, aggiorna l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. In caso di approvazione con prescrizioni, il gestore recepisce tali prescrizioni ed invia un nuovo piano di monitoraggio.
Nelle more della trasmissione del Piano di monitoraggio, dal 1 gennaio 2013 i gestori effettuano il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra per le attività che ricadono nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE conformemente al Reg. 601/2012, compresi i relativi allegati, pertinenti alle attività svolte presso ciascun impianto e mantengono evidenza documentale di tale conformità, ai fini della verifica annuale delle emissioni di gas ad effetto serra.
Gli impianti a basse emissioni, così come definiti dall'art. 47 del Reg. 601/2012 (le emissioni - anche stimate – di CO2 sono inferiori a 25.000 ton al netto di quelle provenienti da biomassa), effettuano il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra sulla base delle disposizioni ad essi relative del Regolamento medesimo.
Per gli impianti di cui all'allegato 3 della deliberazione 20/2012, Il MATTM provvederà con specifica successiva deliberazione, che sarà adottata in coerenza alla decisione che assumerà la Commissione Europea sulla proposta avanzata dalle autorità italiane con la deliberazione 12/2012 di questo Comitato, e comunque non oltre il 10 dicembre 2012, nel rispetto dei tempi previsti per l'eventuale adozione del Piano di monitoraggio.
Infine, in relazione alla questione (ad oggi ancora non risolta) relativa all’inquadramento, nel sistema ETS, degli impianti di incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi, il MATTM ed il MSE stanno valutando la possibilità di inserire un chiarimento in materia nel decreto in corso di definizione per il prossimo recepimento della direttiva 2009/29/CE (ETS post 2012).
Nel rimandare alla delibera in parola, riportata in allegato alla presente comunicazione, per ulteriori informazioni, si inviano cordiali saluti.