Facciamo seguito alla ns. precedente comunicazione in materia (v. Circ. n. 176 del 6/11/2012), per informare che sulla G.U. n. 259 del 6 novembre 2012 sono stati pubblicati due decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente in materia di Certificazione e di Compensazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione:
1) Decreto 19 ottobre 2012 su “Modifiche al DM del 25 giugno 2012, recante: Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni” (v. allegato I).
Il provvedimento dispone che i crediti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni in rosso – sottoposte a piani di rientro dai disavanzi sanitari o programmi operativi di prosecuzione degli stessi (Abruzzo, Puglia, Campania, Molise, Piemonte, Lazio, Sicilia, Calabria) – sono esclusi dai meccanismi di “certificazione del credito”.Restano, tuttavia, valide le certificazioni già rilasciate ai sensi delle previsioni del D.L. 78/2010, o rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario in attuazione dei piani o programmi operativi citati.
E’ stato, altresì, precisato che se l’amministrazione accerta la sussistenza di inadempienze dell’interessato verso la stessa P.A. (presenza di notifiche o di cartelle di pagamento), la certificazione per i crediti sopra ai 10 mila euro, viene resa al lordo delle somme ancora dovute e l’importo netto viene indicato nella certificazione. Ne consegue che “l’eventuale certificazione del credito potrà essere effettuata solo per l’importo corrispondente all’ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all’accertata inadempienza”.
Infine, è stabilita la procedura da utilizzare nel caso in cui il creditore ceda il credito certificato ad una banca o ad un intermediario finanziario, che tratterrà l’originale della certificazione e procederà, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione o ente debitore con PEC, alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione.
2) Decreto 19 ottobre 2012 recante “Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi maturati nei confronti dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602” (v. allegato II).
In applicazione alle regole prescritte nel DM del 25 giugno - in tema di compensazione dei crediti - il recupero dell’importo della compensazione va effettuato attraverso la riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente debitore a qualsiasi titolo, previa comunicazione da parte dell’agente della riscossione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nel rinviare alla lettura dei Decreti in oggetto, in allegato alla presente, per gli opportuni approfondimenti e nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.