Sulla G.U. n. 280 del 30 novembre u.s. è stato pubblicato il Decreto 20 novembre 2012 recante "Nuove modalità per la determinazione della componente del costo evitato di combustibile (CEC), di cui al provvedimento Cip 6/92, e determinazione del valore di conguaglio del CEC per il 2011".
Il provvedimento in parola dispone che a partire dal 1° gennaio 2010, il CEC (in eurocent/kWh), è pari al prodotto tra:
a) il prezzo medio del combustibile convenzionale (in eurocent/kWh) che è pari, ogni anno, alla somma delle seguenti tre componenti:
b) i valori del consumo specifico (in mc/kWh):
Per quanto riguarda i valori attribuiti nei vari bienni per il consumo specifico, il Decreto dispone di alcune deroghe per l'applicazione delle quali , oltre ad una richiesta del GSE, dovrà essere presentata documentazione tecnica ed economica necessaria a dimostrarne il fondamento.
Infine, il valore di CEC a conguaglio per l'anno 2011 è pari a:
Il valore di acconto del CEC per l'anno 2012 è pari al valore di conguaglio del CEC per l'anno 2011.
Nel rimandare al Decreto in parola, allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.