AssoAmbiente

Circolari

195/2012/LE

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione associativa (v. circolare n. 152/12 del 18 settembre 2012) con cui davamo notizia della sentenza della Corte di Cassazione n. 13725 del 31 luglio 2012 (allegata alla stessa circolare), in materia di legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti di un soggetto che, ancorché privo del titolo abilitativo per lo svolgimento di attività di “trasporto per conto proprio”, è tuttavia in possesso del titolo abilitativo per lo svolgimento dell’attività di “trasporto per conto terzi”, per informare che il Comitato dell’Albo, con il comunicato di seguito allegato, uniformandosi alla pronuncia della Cassazione e modificando la propria giurisprudenza, ha accolto il ricorso proposto da un’azienda avverso la decisione della competente sezione regionale che aveva rigettato l’inserimento nell’iscrizione all’Albo ex art. 212 comma 8 del D.Lgs. n. 152/06 di un veicolo immatricolato conto terzi. 

Ricordiamo che i giudici della Suprema Corte di Cassazione, in particolare, hanno precisato che, pur essendo previsti per l’esercizio dei due tipi di attività (conto proprio e conto terzi), provvedimenti abilitativi distinti “quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz'altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rap­presenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo "maggiore" si debba munire anche dell'altro, per poter svolgere una attività che l'art. 31, lett. b) della legge citata definisce come «complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale”. 

Riteniamo che l’orientamento dell’Albo e, ancor prima quello della Cassazione possano rappresentare un significativo “arresto” della giurisprudenza su un tema sul quale, tuttavia, sarebbe opportuno, stante la soggettività di valutazione in sede locale, che i soggetti istituzionalmente competenti procedessero, come già in più occasioni proposto dall’Associazione, all’adozione di uno specifico intervento normativo al fine di escludere possibili ulteriori contenziosi sul tema. 

Cordiali saluti.

» 05.12.2012
Documenti allegati

Recenti

04 Aprile 2022
081/2022/CS
Decreto MiSE su agevolazioni per investimenti innovativi e sostenibili per PMI
Leggi di +
04 Aprile 2022
110/2022/CS
Decreto MiSE su agevolazioni per investimenti innovativi e sostenibili per PMI
Leggi di +
04 Aprile 2022
109/2022/CS
Modifica Regolamento 1418 sulla spedizione di alcuni rifiuti destinati a recupero
Leggi di +
04 Aprile 2022
080/2022/CS
Modifica Regolamento 1418 sulla spedizione di alcuni rifiuti destinati a recupero
Leggi di +
04 Aprile 2022
108/2022/MI
Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) – Esonero previdenziale temporaneo in favore dei lavoratori
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL