AssoAmbiente

Circolari

200/2012/LE

Come noto ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.M. 406/98 “le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale….”. 

Considerata la centralità, sotto il profilo delle attribuzioni e della responsabilità del responsabile tecnico (RT), la cui figura costituisce la condizione senza la quale un’impresa non può inoltrare richiesta di iscrizione all’Albo, FISE Assoambiente ha ritenuto opportuno richiedere all’Albo stesso di definire una specifica disciplina per tenere conto della particolare situazione in cui si verifica la risoluzione immediata del rapporto professionale o di lavoro dipendente del responsabile tecnico di un impresa iscritta all’Albo. Tale specifica risultava necessaria al fine di consentire all’impresa di disporre di un congruo periodo di tempo per provvedere in merito, senza per questo perdere i requisiti necessari per proseguire l’attività che, in alcuni casi, può essere di pubblica utilità e pertanto non interrompibile. 

Il Comitato dell’Albo, con la circolare riportata in allegato alla presente, ha risposto stabilendo gli adempimenti cui l’impresa è tenuta nell’arco del periodo transitorio entro il quale procede ad individuare un nuovo responsabile tecnico, pur potendo continuare a proseguire la propria attività

Sinteticamente la circolare stabilisce che:

  1. l'impresa comunica la cessazione del rapporto alla competente Sezione regionale nei due giorni lavorativi successivi al suo verificarsi;
  2. in mancanza di nomina di un nuovo responsabile tecnico, l'attività oggetto dell'iscrizione può essere proseguita per un periodo di 60 giorni consecutivi (computando anche i giorni non lavorativi) a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla precedente lettera a). 

Decorso tale periodo senza che l'impresa abbia comunicato il nominativo del nuovo responsabile tecnico, la Sezione regionale procede alla cancellazione dall'Albo dell'impresa stessa. 

A partire dalla data di cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e impresa e fino al termine del procedimento di variazione dell'iscrizione o dell'eventuale procedimento di cancellazione, le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate dal legale rappresentante dell'impresa.

Nel rinviare alla circolare allegata per ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

» 14.12.2012
Documenti allegati

Recenti

22 Aprile 2020
082/2020/NA
Programma LIFE 2020: annunciate nuove disposizioni per il bando 2020
Leggi di +
22 Aprile 2020
117/2020/CS
Rapporti ISPRA 2020 sulle emissioni di gas serra dal 1990 al 2018
Leggi di +
17 Aprile 2020
081/2020/LE-NA
COVID 19: gestione rifiuti – Aggiornamento su Ordinanze contingibili e urgenti
Leggi di +
17 Aprile 2020
116/2020/LE-NA
COVID 19: gestione rifiuti – Aggiornamento su Ordinanze contingibili e urgenti
Leggi di +
16 Aprile 2020
080/2020/TO
ANAC - indicazioni alle stazioni appaltanti ed al Governo per l’emergenza COVID-19
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL