Si trasmette il Verbale di accordo 20 dicembre 2012 stipulato con le Segreteie nazionali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL con il quale si è provveduto alla modifica degli artt. 2 e 45 del CCNL 5.4.2008.
I due articoli sostituiscono integralmente i testi degli artt 2 e 45 come già modificati dagli accordi di rinnovo 21.3.2012 e 15.11.2012.
Si richiama l’attenzione sulla correlazione, in materia di trattenute per le assenze di malattia, esistente tra il comma 10 dell’art. 2 e i commi 4 e 7 dell’art. 45.
Le nuove disposizioni in vigore da ieri chiariscono le modalità e la tempistica – annuale e non mensile – delle trattenute in parola, ribadendo che le stesse devono essere operate esclusivamente dall’E.G.R. e dall’Indennità integrativa mensile, ricorrendone le condizioni.
Con l’occasione, si porgono i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.