AssoAmbiente

Circolari

035/2013/LE

Informiamo che è stata diramata dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali la Deliberazione 30 gennaio 2013 su Modifiche e integrazioni alla deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9 – bonifica dei siti” (v. allegato). 

La Deliberazione si è resa necessaria in quanto l'articolo 1, comma 1, lettera b), della precedente deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, disponeva che, ai fini dell'iscrizione nelle classi A, B e C della categoria 9, “le imprese devono dimostrare di avere eseguito, entro il termine dei sette anni che precedono la domanda d'iscrizione, interventi di bonifica o di aver partecipato ad operazioni parziali che hanno concorso ad un intervento complessivo di bonifica, per importi complessivi differenti a seconda della classe d'iscrizione” (All. B, punto 1). 

Consideratoche il predetto requisito (pregressa esecuzione di interventi di bonifica entro il termine dei sette anni che precedono la domanda d'iscrizione) risulta impossibile da conseguire da parte delle imprese che, successivamente all'attivazione della categoria 9, hanno dovuto obbligatoriamente richiedere l'iscrizione nelle classi A, B e C; per poter esercitare la specifica attività di bonifica e consolidata la convinzione che tale disposizione non poteva che riferirsi al periodo di prima applicazione della deliberazione del 12 dicembre 2001, n. 5, il Comitato dell’Albo - in virtù dei poteri attribuitigli dall'art. 6, comma 1, lettera b), del DM 406/98 - ha provveduto a riformulare i criteri di iscrizione alla cat. 9, con riferimento alla classe A, mediante la sostituzione dell’Allegato B della precedente Deliberazione del 2001 con l’Allegato alla Delibera in oggetto

L’Allegato, che riguarda specificatamente l’esecuzione di interventi di bonifica per l’iscrizione nella classe A, fornisce, rispetto al precedente, che abroga e sostituisce, differenti criteri di calcolo per la dimostrazione della regolare esecuzione dei lavori in riferimento ad interventi di maggiore complessità e dimensione

In risposta alla richiesta di chiarimento da parte delle categorie economiche interessate il comma 2 della Deliberazione in oggetto specifica inoltre che ai fini dell'iscrizione nella categoria 9, per "importo dei lavori di bonifica cantierabili" s'intende l'importo degli interventi di bonifica così come individuati dalla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471”.

La nuova Deliberazione si conclude facendo salve le circolari n. 1650, punto 1, del 28 ottobre 2005, e con circolare n. 614 del 30 maggio 2006. 

Cordiali saluti.

» 22.02.2013
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