AssoAmbiente

Circolari

046/2013/CI

1. Con l’occasione del rinnovo degli Organi del Fondo Pensione PREVIAMBIENTE, si ricorda che il candidato all’incarico di componente del Consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti norme di legge e segnatamente dal Decreto Ministeriale n. 79 del 15 maggio 2007.

2. Per i requisiti di onorabilità di cui all’art. 5 del citato D.M. non sembrano sussistere significative problematicità.

Quanto invece ai requisiti di professionalità di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo Decreto si sottolineano, in particolare, quelli di cui alla lettera a): “attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo”; e quelli di cui alla lettera c): “attività professionali in materia attinente al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo”.

 Per questi ultimi, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha precisato, in particolare, che: 

  • oltre all’accertamento della sussistenza di una esperienza professionale di almeno un triennio negli incarichi, “spetta ai fondi pensione di andare a verificare, nel concreto, le funzioni effettivamente esercitate (da parte del possibile candidato) all’interno della società” (del settore bancario, finanziario, assicurativo); 
  • “è inadeguato considerare rilevante il solo inquadramento contrattuale e (pertanto) si è ravvisata l’esigenza, per coloro che non rivestono qualifica di dirigente, che venga verificata la ricorrenza di elementi certi e obiettivi, quali l’effettiva direzione di settori aziendali, l’attribuzione di poteri di firma di atti di rilevanza esterna di contenuto significativo o un adeguato livello di autonomia e discrezionalità, anche in relazione alla tipologia di organizzazione imprenditoriale e alle dimensioni sia dell’azienda sia dell’eventuale settore affidato”.

 

3. Si ricorda peraltro che i requisiti di professionalità per la candidatura alla carica di Consigliere possono essere acquisiti anche attraverso la frequenza di specifici corsi professionalizzanti, a termini dell’art. 3 del D.M. più volte citato.

Come è noto, tra i soggetti autorizzati a organizzare detti corsi vi è anche MEFOP, la società del Ministero del Tesoro per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione alla quale aderiscono tutti i fondi di previdenza complementare.

Tali corsi si propongono di formare specialisti nel settore della previdenza complementare, con l’obiettivo di dotare dei requisiti di professionalità dipendenti o rappresentanti delle imprese affinché possano svolgere funzioni di amministrazione, direzione, controllo e comunque di responsabilità nei fondi di previdenza complementare.

Per ogni ulteriore approfondimento, si fa rinvio al sito internet www. mefop.it., nel quale si dà notizia, in particolare, delle date dei corsi predisposti annualmente da MEFOP – che prevedono, peraltro, anche il ricorso in via prevalente al metodo dell’apprendimento a distanza – nonché delle modalità e dei costi di partecipazione.

*   *   *

Tutto ciò premesso, si invitano intanto le Imprese a segnalare i nominativi dei loro dipendenti o comunque dei loro rappresentanti, che siano già in possesso dei requisiti professionali richiamati.

Saluti cordiali.

» 15.03.2013

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