Informiamo che sulla G.U. n. 79 del 4 aprile u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”, in vigore dal 5 aprile 2013.
La Direttiva 2009/29/CE e conseguente il decreto di recepimento disciplina la terza fase del sistema Emissions Trading per il periodo 2013-2020.
Rispetto al precedente D.Lgs 216/2006, abrogato dal decreto in parola, Il provvedimento si presenta più articolato anche perché oltre a recepire le disposizioni della nuova Direttiva, integra diverse disposizioni contenute nella Decisione della Commissione europea n. 2011/278/UE relativa alle regole di assegnazione gratuita delle quote (ad esempio gran parte delle definizioni, le procedure per la cessazione di attività, riduzione della capacità ecc) e la deliberazione n. 12/2012 relativa all’esclusione dei piccoli emettitori dal sistema (c.d "opt-out") con la conseguente applicazione delle misure alternative per la riduzione delle emissioni (art. 38 del Dlgs).
Per quanto di interesse per il settore si segnala che all’art. 2 si precisa che sono esclusi dal campo di applicazione del decreto gli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per più del 50% in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, le seguenti tipologie di rifiuti:
a) rifiuti urbani;
b) rifiuti pericolosi;
c) rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50% in peso.
Al fine della verifica delle condizioni sopra richiamate, i gestori di impianti di incenerimento di potenza termica superiore a 20 MW trasmettono al “Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto” una apposita comunicazione, basata su un modello predisposto dallo stesso Comitato entro il prossimo 4 luglio e pubblicato sui siti web del MATTM e del MiSE. La comunicazione dovrà essere rinnovata, successivamente, ad ogni rinnovo del provvedimento di Autorizzazione integrata ambientale dell'impianto.
Nel rinviare ai contenuti del decreto in parola, in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento, inviamo cordiali saluti.