AssoAmbiente

Circolari

073/2013/LE

Facciamo seguito alle nostre comunicazioni sull’argomento in oggetto (cfr. da ultimo circ. n. 056 del 22 marzo scorso) per segnalare che il Ministro Clini ha siglato nei giorni scorsi un DM recante, tra l’altro, lo slittamento dell’operatività del Sistri sulla base della seguente tempistica

  • per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all’articolo 3 comma 1 lett. c), d), e), f) g), h), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n.52, e successive modifiche ed integrazioni, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1 ottobre 2013;
  • per gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014

Al riguardo il Decreto specifica che gli enti e le imprese per i quali il termine di inizio operatività è fissato a marzo p.v. possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria fin dal 1 ottobre prossimo

All’articolo 2 il decreto precisa che, in funzione di quanto sopra prescritto, gli enti e le imprese già iscritti al SISTRI devono procedere alla verifica dell’attualità dei dati e delle informazioni trasmesse e all’eventuale aggiornamento e riallineamento degli stessi secondo la seguente tempistica

  • per gli enti e le imprese per i quali l’operatività decorre dal 1 ottobre p.v., le procedure di verifica e allineamento devono essere avviate dal 30 aprile 2013 e devono essere concluse entro il 30 settembre 2013.
  • per gli enti e le imprese per cui l’operatività decorre dal 3 marzo 2014, le procedure di verifica e allineamento devono essere avviate dal 30 settembre 2013 e devono essere concluse entro il 28 febbraio 2014. 

Resta inteso che gli enti e le imprese, soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI e non ancora iscritti, devono adempiere a tale obbligo entro il termine iniziale di operatività del SISTRI rispettivamente previsto

Nell’ambito della disciplina del regime transitorio il decreto sancisce inoltre che: fino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di operatività del SISTRI prevista dal presente decreto per le diverse categorie di enti o imprese, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”.

Il Decreto precisa da ultimo che il versamento del contributo di iscrizione al SISTRI è sospeso per l’anno 2013 per gli enti e imprese già iscritti alla data del 30 aprile 2013”.

Nel rimandare a prossime comunicazioni per ogni aggiornamento in materia, rimandiamo al testo del decreto siglato, in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento in attesa della sua pubblicazione in G.U. e  cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

» 11.04.2013
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