Si fa seguito alla nostra circolare n.064 del 2 aprile scorso sul MUD, per informare che, a seguito dell’ultima modifica in materia apportata dal DPCM 20/12/12 che ha comportato, tra l’altro, l’eliminazione dei Moduli RST dal Mud Comuni (moduli che permettevano di identificare le imprese che svolgevano effettivamente il servizio di raccolta), l’Associazione ha ritenuto opportuno effettuare una richiesta di chiarimento in merito alla sussistenza o meno dell’obbligo di presentare il MUD 2013 per effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale di rifiuti urbani.
Al riguardo l’ISPRA ha chiarito che tale obbligo sussiste ed in particolare ha specificato che “ai sensi dell’articolo 189, comma 3 del d.lgs 152/2006 e smi, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (la norma non distingue tra rifiuti urbani e speciali) è tenuto alla presentazione del MUD”.
Ai fini della compilazione della dichiarazione l’ISPRA ha inoltre specificato che “la sezione rifiuti urbani e assimilati non prevede una scheda per il trasporto; tale scheda è però prevista nella “Comunicazione Rifiuti Speciali” (scheda RIF), contenuta nell’allegato 3 al DPCM 20 dicembre 2012. La Scheda RIF, benché il titolo riporti la dicitura “RIFIUTI SPECIALI”, non riguarda tuttavia solo i rifiuti speciali ma anche gli urbani. Le istruzioni relative alla sezione richiamano infatti il citato articolo 189 comma 3 (si veda sezione 1.1 dell’allegato I al DPCM 20 dicembre 2012).
Pertanto anche le attività di raccolta e trasporto rifiuti urbani effettuate nel 2012 andranno dichiarate tramite la suddetta scheda RIF presente nell’ambito della Comunicazione rifiuti speciali.
Cordiali saluti