AssoAmbiente

Circolari

097/2012/PE

 

Facciamo seguito alla precedente comunicazione associativa in materia (v. circ. n. 194 del 3 dicembre 2012) per informare che sulla G.U. n. 115 del 18 maggio 2013 è stato pubblicato il Decreto  24 aprile 2013 del MiSE recante Determinazione, per l'anno 2012, del valore di conguaglio della componente del costo evitato di combustibile, di cui al provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6”.

Il provvedimento in parola dispone che ai fini della definizione del valore di conguaglio del CEC per l'anno 2012, il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale e' pari a 42,41 c€/mc, come risultante dalla somma delle seguenti tre componenti:

a)   componente convenzionale relativa al valore del gas naturale CECgas: 36,49 c€/mc
(media aritmetica dei valori trimestrali CECt gas , ciascuno pari al corrispettivo QEt di cui all'art. 6, comma 6.1, lettera b), del TIVG, vigente nel trimestre t-esimo)

b)   componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso CECcom: 3,58 c€/mc 
(media aritmetica dei valori trimestrali CECt com , ciascuno apri al corrispettivo QCI di cu all'art. 6, comma 6.1, lettera a) del TIVG, vigente nel trimestre t-esimo)

c)    componente relativa al trasporto CECtrasp: 2,34 c€/mc
(media aritmetica dei valori mensili CECm trasp calcolati, relativamente all'impianto di riferimento per il provvedimento Cip 6/92, applicando la regolazione definita dall'Autorità' in materia di tariffe e di accesso al servizio di trasporto del gas naturale e vigente nel mese m-esimo)

Il valore di conguaglio del CEC per l'anno 2012, espresso in c€/kWh e definito come prodotto tra prezzo medio del combustibile convenzionale e valore del consumo specifico, espresso in mc/kWh, definito dal decreto 20 novembre 2012, e' pari a:

-   9,63 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio prima del 1997;

-   9,12 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;

-   8,78 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;

-   8,44 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio a partire dal 2001.

Per quanto non espressamente disciplinato nel provvedimento in parola valgono le disposizioni dettate dal decreto 20 novembre 2012 del MiSE.

Nel rimandare al Decreto in parola, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

» 20.05.2013
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