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Circolari

119/2013/PE

La V sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 16 maggio 2013, n. 2659 ha offerto alcune significative indicazioni in tema di “servizi ausiliari”. Nello specifico, il Collegio ha precisato che: “[…] l’indice IEN è, tra l’altro, determinato in funzione dell’energia termica utile (Et), nel senso che l’indice aumenta in caso di aumento della quantità di Et (ad invarianza, o minor aumento, del fattore Ec - ovvero l’energia immessa annualmente nell’impianto attraverso combustibili fossili commerciali -) si osserva che l’energia termica considerata utile, negli impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica, secondo la definizione fornita dall’art. 6.5 della deliberazione AEEG n. 215/2004, “[…] è quella che viene utilizzata per usi civili e/o usi industriali, con esclusione di quella fornita a processi di produzione di energia elettrica […]”.

In conseguenza di tale definizione, può essere considerata energia termica utile solo il calore direttamente destinato a usi civili o industriali, e non anche l’energia termica destinata alla produzione di energia elettrica, poiché diversamente si andrebbe ad inficiare il concetto stesso di cogenerazione, potendosi verificare il caso limite in cui il prodotto finale della centrale termoelettrica sia costituito esclusivamente da energia elettrica. In tale modo, l’esercizio dell’impianto sarebbe finalizzato a conseguire altri benefici, segnatamente un aumento della produzione di energia elettrica, e non già un aumento del rendimento energetico complessivo, garantito da una sinergia ottimale tra utenza elettrica e utenza termica rifornite dall’impianto cogenerativo, e finirebbe dunque a perseguire finalità esulanti dalla disciplina di favore per impianti di cogenerazione assimilabili ad impianti a fonte rinnovabile.

L’accesso ai benefici,secondo l’interpretazione del Collegio, è riservato a quegli impianti che, come stabilito dalla normativa, producano un significativo risparmio di energia, attraverso il recupero in forma utile dell’energia termica utile (nelle forme di vapore, acqua calda o aria calda) per usi industriali o civili (ad es., con l’utilizzazione in processi industriali, oppure a fini di climatizzazione, riscaldamento, raffreddamento, condizionamento di ambienti residenziali, commerciali e industriali).

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha aderito alla posizione espressa dall’AEEG ed ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata dal TAR, precisando come nel caso di specie la ragione principale della divergenza tra il calcolo dell’indice IEN e quello effettivamente riscontrato, consiste proprio nella circostanza che la società titolare dell’impianto:  “ha considerato come energia termica utile non solo il vapore inviato direttamente alle utenze tecnologiche e industriali dello stabilimento, ma anche tutto il vapore inviato alle turbine a vapore, compreso quello destinato alla produzione di energia elettrica.

Nel rimandare alla sentenza n. 2659/2013, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

» 25.06.2013
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