Si informa che sul S.O. n. 66 della G. U. n. 204 del 31 agosto 2013 è stato pubblicato il D. L. 31 agosto 2013, n. 102, recante: “Disposizioni in materia di IMU, altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale”.
Il provvedimento normativo si segnala in particolare per l’introduzione di specifiche disposizioni in materia di IMU e di TARES. Tuttavia, si rileva preliminarmente che all’interno di tale provvedimento non sono contenute specifiche disposizioni in merito alla definizione ed articolazione della c.d. “Service Tax” la quale, a partire dal 2014 rappresenterà, nelle intenzioni del Governo, il nuovo modello di “tassazione comunale federale”. Conseguentemente, non trovano ancora conferma le anticipazioni contenute all’interno della nota diffuse dal Governo (all’esito della riunione del Consiglio dei Ministri che ha approvato formalmente il testo del DL), secondo cui – a partire dal 2014 - la TARES dovrebbe essere sostituita dall’imposta sui servizi comunali articolata sulle seguenti componenti:
- TARI (dovuta da chi occupa, a qualunque titolo locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani);
- TASI (dovuta da chi occupa fabbricati, il cui gettito sarà destinato al finanziamento dei servizi indivisibili).
Ciò premesso, si evidenzia che in materia di TARES (articolo 5) è stata attribuita ai Comuni la possibilità di adottare – entro il termine del 30 novembre, previsto ai fini dell’approvazione del bilancio annuale di previsione – uno specifico Regolamento, nel rispetto:
a) del principio “chi inquina paga” sancito dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti;
b) dei seguenti sub-criteri:
- commisurazione della tariffa sulla base della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, “in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti”;
- determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- determinazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento sulla TIA, ovvero il provvedimento recante “norme per la elaborazione del metodo normalizzato”;
- possibile applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste in materia di TARES(previste ai commi da 15 a 18 dell’articolo 14 della legge istitutiva della TARES e consistenti:
§ nella possibilità di applicare riduzioni tariffarie nella misura massima del 30% nei casi di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
§ nella riduzione del tributo nelle zone i cui la raccolta non è effettuata, attraverso la previsione di decurtazioni non superiori al 40% da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
§ nella riduzione della tariffa per effetto della raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
§ applicazione di un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Sempre in materia, il legislatore ha disposto la soppressione della norma che attribuiva al Consiglio Comunale la possibilità di deliberare ulteriori ipotesi di riduzioni ed esenzioni della tariffa.
Nell’articolo in esame è stato confermato inoltre il principio secondo cui “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi dell’investimento e di esercizio relativi al servizio”, precisando – altresì - che in relazione all’attività di smaltimento in discarica dovranno essere ricompresi anche i relativi costi sostenuti (art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36).
Da ultimo, è stato precisato che sarà il Comune a procedere alla predisposizione ed all’invio ai contribuenti del modello di pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie adottate alla luce delle disposizioni normative.
Nel rinviare al testo del provvedimento, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli e con riserva di ulteriori aggiornamenti, rimaniamo a disposizione per eventuali informazioni.
Cordiali saluti.