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Circolari

163/2013/PE

Si informa che lo scorso 6 settembre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione generale per l’Attività Ispettiva) ha adottato la Circolare n. 36/2013 avente ad oggetto: “Art. 31 del D. L.. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) – semplificazioni in materia di DURCprimi chiarimenti”.

Per effetto dell’approvazione dell’articolo 31 del D.L. n. 69/2013, infatti,sono state apportate alcune significative novità in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), tutte finalizzate ad agevolare e rendere più celere lo svolgimento dei rapporti contrattuali tra i privati e la Pubblica Amministrazione.

Più nel dettaglio, tra le novità più significative si segnala l’estensione a tutte le “tipologie” di DURC della possibilità di rilascio dello stessoin presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Attraverso il documento in esame, il Ministero ha altresì chiarito che il DURCin corso di validità  deve essere acquisito:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici - (ovvero l’ipotesi di esclusione del concorrente che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti);
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Altra significativa novità è rappresentata dalla estensione – a far data dal 21 agosto 2013 - della validità del DURC per un arco temporale pari a 120 giorni dalla data del rilascio

La Circolare in oggetto precisa poi che a seguito dell’introduzione dell’art. 31, comma 5, il legislatore ha definito alcune tipologie “raggruppamenti” (in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti):

1) il primo raggruppa le fattispecie elencate alle precedenti lettere a), b), c) e comprende i DURC richiesti fino alla stipula del contratto. La validità quadrimestrale riguarda, in primo luogo, il DURC relativo all’ipotesi indicata alla lettera a), espressamente considerato utile (se in corso di validità) anche per le ipotesi contemplate alle lettere b) e c).
In pratica, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010, tenuti ad acquisire il DURC, devono utilizzare il medesimo documento – in corso di validità, ossia nell’ambito dei 120 giorni dalla data di rilascioai fini dell’attestazione della regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto. E’ necessario, tuttavia, precisare che, con specifico riferimento al DURC acquisito in relazione all’ipotesi descritta alla lettera a) (ovveroper la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i) del codice dei contratti pubblici), la durata di 120 giorni decorre, evidentemente, non dalla data di rilascio, bensì, dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva. Peraltro, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, è stato previsto che il DURC acquisito per le predette fattispecie, se in corso di validità, è utilizzabile anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.

2) il secondo raggruppamento si riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto, elencate alle lettere d) ed e), ad esclusione, tuttavia, della fase correlata al pagamento del saldo finale. La formulazione del comma 5, consente di ritenere che, dopo la stipula del contratto, il DURC dovrà essere acquisito non già a partire dal momento successivo alla conclusione del contratto, ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle sopra richiamate lettere d) ed e).
Pertanto, precisa il Ministero, viene meno l’esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e). Unica eccezione, la fase del pagamento del saldo finale.

In caso di subappalto, invece, il comma 6 richiede l’acquisizione di un DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nei citati casi previsti dall’art. 31, comma 4 lettere d) ed e), del D.L. n. 69/2013.

Nel rinviare al testo della Circolare in oggetto, per ulteriori approfondimenti, si rimane, comunque, a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento in materia .

Cordiali saluti.

» 20.09.2013
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