AssoAmbiente

Circolari

174/2013/PE

Lo scorso 26 settembre, la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha approvato, in via definitiva, il testo delle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell’articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

Il provvedimento persegue l’obiettivo di assicurare un livello elevato di qualità dei Servizi Pubblici Locali (tra i quali, come noto, sono ricompresi anche quelli concernenti la gestione dei rifiuti) realizzando, al contempo, la valorizzazione del ruolo svolto dalle associazioni dei consumatori.

Ciò premesso, le Linee Guida in esame recano delle previsioni generali di indirizzo, in quanto tali prive del carattere di obbligatorietà. Le stesse, infatti, non introducono previsioni di dettaglio delle misure o degli elementi la cui definizione è attribuita, in via autonoma ed esclusiva, alla competenza della regione o dell’ente locale in fase di contrattazione con le aziende.

Inoltre, è necessario precisare come le stesse non potranno essere inserite nell’ambito dei contratti in corso, trovando applicazione esclusivamente in relazione ai servizi che dovranno essere affidati o ai contratti che saranno oggetto di rinnovo (tra i quali sono ricompresi anche quelli concernenti la gestione dei rifiuti).

Più nel dettaglio, le Linee Guida in questione si compongono di due parti:

a)    una parte generale contenente i principi e le regole di indirizzo per la elaborazione dei contratti e delle carte di servizio;
b)    una parte operativa, consistente in 3 schede di tipo tecnico, aventi ad oggetto:   

1.    un modello di Protocollo tra Comune o Azienda e Associazione dei Consumatori contenente termini e modalità di collaborazione con le associazioni dei consumatori per un corretto ed efficace monitoraggio;
2.    una serie di ipotesi di riferimento ed esemplificative da utilizzare liberamente. In particolare, si segnala la Proposta di indicatori di misurazione degli standard minimi di qualità relativi al Servizio Rifiuti Urbani (e altri eventuali servizi di igiene e decoro urbano);
3.    un modello di Protocollo di Conciliazione contenente gli strumenti atti a dare certezza sugli adempimenti previsti nelle carte di servizio, quali la garanzia all’indennizzo in caso di disservizi.

Per quanto concerne la prima parte generale, come sopra brevemente evidenziato, le Linee Guida perseguono l’obiettivo di rafforzare, in termini di certezzaed efficacia la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni di Consumatori, assicurando agli stessi la trasparenza, circolarità e la terzietà del monitoraggio della qualità dei servizi. In tale contesto si segnala, altresì, la la preferenza espressa per un modello di finanziamento delle attività di consultazione, verifica, e monitoraggio, il cui onere economico grava sui soggetti gestori, unitamente al supporto finanziario a beneficio delle medesime Associazioni per le spese di partecipazione alle attività.

In relazione, invece, alla seconda parte operativa, è inserita la previsione relativa ad un Protocollo d’Intesa, sottoscritto tra il Comune e le Associazioni a Tutela dei Consumatori, di cui è stata inserita una bozza tra gli allegati delle Linee Guida in esame, unitamente ad un modello di delibera della Giunta Comunale di approvazione dello stesso.

Da ultimo, si segnala l’inserimento, sempre tra gli allegati alle Linee Guida, di un Protocollo d’Intesa sulla Conciliazione Paritetica, sottoscritto tra il Comune/Azienda che gestisce il servizio e le Associazioni dei Consumatori. A tal proposito, infatti, tra i principi generali sui quali si basano le Linee Guida, viene espressamente inserita la previsione di un sistema snello, celere e minimamente oneroso di risoluzione non giurisdizionale delle controversie fra gestori e utenti nel rispetto di elementi minimi, quali:

  • la garanzia di universalità del diritto all’indennizzo;
  • margine sullo standard minimo, oltre il quale scatta l’indennizzo automatico;
  • modalità di erogazione (procedure/soggetto gestore/tempi);
  • misura dell’indennizzo.

In attuazione di tali principi, il sopra richiamato Protocollo reca una serie di specifiche disposizioni.

Nel rinviare alla lettura integrale delle Linee Guida in oggetto, in allegato alla presente, per eventuali approfondimenti, rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

» 10.10.2013
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