Si fa seguito alla circolare n. 173/013 del 9 ottobre scorso, per fornire ulteriori chiarimenti applicativi per la prima elezione nazionale della RSU e dei RLSSA.
CCNL 21.3.2012
Art. 60, lett. A), commi 5 e 6 – Individuazione del numero di componenti della RSU
Ai fini dell’individuazione del numero dei componenti della RSU, come è noto trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 60, lett. A).
In particolare, avuto riguardo agli scaglioni di cui alle lettere b), c), d) del citato comma 5, gli intervalli quantitativi (1 componente ogni … dipendenti) che, dopo il numero minimo di componenti della RSU individuati dallo scaglione base (unità produttive da … dipendenti) danno luogo all’aggiunzione di un ulteriore componente devono sussistere per intero: vale a dire che la frazione di intervallo quantitativo non è utile al fine in parola.
Ad esempio, la lettera b) del citato comma 5, per aziende da 61 a 175 dipendenti, stabilisce in 3 il numero minimo di componenti della RSU, dopo il quale l’aggiunzione di ulteriori componenti, fino al numero massimo di 7, è resa possibile dalla sussistenza di intervalli quantitativi di almeno 35 unità a partire da 61 dipendenti.
Quindi:
REGOLAMENTO ELETTORALE 24.9.2013
Art. 1, comma 1 – Ambito di applicazione del Regolamento elettorale: aziende/unità produttive maggiori di 15 dipendenti e fino a 15 dipendenti
Il Regolamento elettorale per l’elezione della RSU e dei RLSSA si applica esclusivamente nelle aziende/unità produttive con più di 15 dipendenti, analogamente all’ambito di applicazione dell’art. 19 della legge n. 300/1970: non sono previsti e consentiti ambiti applicativi di maggiore estensione.
Relativamente alle aziende/unità produttive fino a 15 dipendenti, ribadito che in tal caso l’elezione della RSU non può aver luogo, nelle stesse avrà comunque corso l’elezione dei RLSSA in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 65, lett. D), comma 6, A)1, del vigente CCNL.
Art. 1, comma 3 e art. 6, comma 1 – Commissione elettorale e Direzione aziendale
Come è noto, l’iniziale costituzione della Commissione elettorale ha luogo entro il primo dei 3 mesi di preavviso delle elezioni, comunicato all’azienda dalle competenti strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti. La costituzione definitiva avviene 45 giorni prima delle elezioni.
Per quanto concerne la comunicazione dei rappresentanti delle Associazioni sindacali in seno alla Commissione – di competenza delle strutture territoriali – la Direzione aziendale provvederà a trasmettere, per conoscenza, le designazioni ricevute a tutte le strutture sindacali territoriali, ai fini della costituzione della Commissione stessa da parte dei soggetti designati.
In ogni caso, entro 5 giorni dal 17 ottobre 2013 la Direzione aziendale avrà cura di convocare i componenti della Commissione elettorale per la formalizzazione del suo insediamento, qualora alla data del 17 ottobre esso non abbia ancora avuto luogo da parte degli stessi componenti.
Art. 2, comma 2 – Requisiti per la presentazione delle liste – Autenticazione delle firme
Il diritto a presentare le liste elettorali è riconosciuto in via diretta e immediata – vale da dire senza accertamento di particolari requisiti – alle Associazioni nazionali stipulanti e a quelle firmatarie (UGL Igiene ambientale).
Il diritto a partecipare alle elezioni con proprie liste è altresì riconosciuto alle Associazioni sindacali di cui al comma 2, lett. b), dell’art. 2, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti con riguardo alla specifica unità produttiva.
Con l’occasione, si comunica che le Segreterie nazionali delle Associazioni sindacali FILAS, USB, SUL – che non sono firmatarie del vigente CCNL – hanno comunicato, con lettera, la loro accettazione formale degli Accordi interconfederali, del CCNL 21.3.2013, del Regolamento elettorale, dell’Accordo sull’esercizio del diritto di sciopero in vigore.
Fermo resta che la presentazione delle liste da parte delle predette Associazioni è subordinata anche al possesso dell’ulteriore requisito della raccolta di un numero di firme di lavoratori dipendenti almeno pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Quanto all’autenticazione delle firme dei presentatori delle liste, è sufficiente che la Commissione elettorale verifichi che la presentazione delle liste sia effettuata dalle competenti strutture sindacali territoriali, a ciò abilitate formalmente.
Art. 2, comma 7 – Doppia candidatura per RSU e per RLSSA
Relativamente all’ipotesi della candidatura di un medesimo dipendente nelle lista elettorale per la RSU e in quella per i RLSSA, pur considerato che funzioni, responsabilità, diritti e prerogative (compresi i permessi retribuiti) del dirigente di RSU sono distinti e diversamente finalizzati rispetto a quelli dei RLSSA, tuttavia le disposizioni contrattuali e regolamentari non stabiliscono alcuna incompatibilità tra i due incarichi; ciò che consente che uno stesso dipendente sia candidato contemporaneamente sia per l’elezione nella RSU che per quella dei RLSSA .
Ampiezza numerica delle liste elettorali
Avuto riguardo alle ipotesi di sostituzione prospettate sia dall’art. 19 del Regolamento elettorale relativamente alla RSU sia dall’art. 65, lett. D), comma 5, del vigente CCNL, si suggerisce che l’ampiezza numerica delle liste elettorali tenga conto della eventuale necessità di provvedere alla sostituzione di uno o più componenti, per i motivi di cui alle disposizioni citate.
Cordiali saluti.