Siamo ad informare che nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’8 novembre 2013, è stato pubblicato il Decreto 21 febbraio 2013 del MATTM recante: “Modifica dell'allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante: «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti»”.
L’allegato 5 riporta l’elenco delle applicazioni esentate dai requisiti di cui all’art. 5 (“Divieto di utilizzo di determinate sostanze”) del D.Lgs. 151/2005, ridefinendone ambito e date applicazione per i produttori di AEE.
L’art. 5 infatti prevede che “fatto salvo quanto contenuto nell’allegato 5, a decorrere dal 1° luglio 2006, è vietato immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove rientranti nelle categorie di cui all’allegato 1°, nonché sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere di difenile polibromurato (pbde).”
Nel rimandare al contenuto del decreto, che trasmettiamo in allegato, per ulteriori approfondimenti porgiamo cordiali saluti.