Facciamo seguito alla precedente comunicazione in materia (v. circolare n. 161 del 20 settembre 2013), per informare che lo scorso 2 dicembre il Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha adottato la Risoluzione n. 10/DF avente ad oggetto: “Tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES). Quesiti”.
Il MEF, nello specifico, ha offerto alcune precisazioni in merito alle modalità e termini per il versamento della TARES dovuta per il 2013. A tal proposito, infatti, il Ministero ha precisato che: il versamento della TARES per l’anno 2013 dovrà essere eseguito dai soggetti residenti - tramite “modello F24” o con “bollettino di conto corrente” - entro il 16 dicembre 2013.
Il MEF ha poi attribuito ai Comuni l’onere di procedere all’invio - direttamente ai contribuenti – del modello precompilato di pagamento del tributo, optando per l’F24 o per il conto corrente postale. Al contrario, invece, la componente relativa alla maggiorazione di 30 centesimi a metro quadro, dovrà essere versata mediante bonifico intestato alla Banca d’Italia, recante nello spazio dedicato alla causale: “il codice fiscale”, la sigla “MAGG. TARES”, il “Comune di ubicazione dell’immobile” ed il “codice tributo: 3955” e, da ultimo, l’anno di riferimento, ovvero il “2013”.
Per i residenti all’estero è stata esclusa la possibilità di far ricorso al modello F24, dovendo procedere gli stessi contattare il Comune ove è ubicato l’immobile, per il pagamento del tributo o tariffa, ed inviare il bonifico alla Banca d’Italia limitatamente al valore della maggiorazione.
Ciò premesso, si evidenzia come la richiamata Risoluzione adotti una soluzione opposta rispetto a quella precedentemente offerta ai sensi della Risoluzione n. 9/DF. Quest’ultima, infatti, aveva disposto l’attribuzione ai Comuni della facoltà di posticipare al 2014 la scadenza dell’ultima rata della TARES, limitando l’obbligo di corresponsione entro il 2013 esclusivamente alla maggiorazione concernente afferente la componente dei servizi indivisibili. Sul punto, tuttavia, era sorto qualche contrasto, in virtù della previsione contenuta all’interno del D.L. n. 35/2013 che imponeva la corresponsione della maggiorazione prevista dalla TARES “unitamente all’ultima rata del tributo”. La richiamata Risoluzione n. 10/DF, nella misura in cui impone l’integrale versamento della TARES entro il 16 dicembre, esclude tale possibile criticità.
Nel rinviare al testo della Risoluzione in oggetto, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento.
Cordiali saluti.