A seguito di richieste pervenute dalle aziende, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in ordine al regolamento di funzionamento della RSU, cui stanno dedicandosi attualmente i componenti neoeletti, previsto da un’unica disposizione contrattuale, l’art. 21, comma 1, del Regolamento elettorale 24.9.2013.
La norma stabilisce che la RSU si deve dotare di un regolamento “per istruire le proprie attività interne”.
Nella sua essenzialità, la norma fornisce tre indicazioni fondamentali.
Innanzitutto, il regolamento di funzionamento della RSU non ha natura pattizia –non deve pertanto essere concordato con l’azienda- ma ha natura autoregolamentare, in quanto attiene all’ambito dell’autonomia organizzativa della RSU.
In secondo luogo, le attività in parola:
In altre parole, il regolamento può disciplinare, ad esempio, la ripartizione dei permessi tra i componenti, l’attribuzione degli incarichi, le modalità di approvazione delle decisioni all’interno della RSU, la gestione dei rapporti con i lavoratori, i poteri del coordinamento ove costituito, ecc.
Per contro, le attività “esterne” della RSU, quali rappresentanza, interlocuzione e contrattazione con l’azienda, validazione degli accordi collettivi, ecc. sono interamente disciplinati in via esclusiva dalle norme nazionali; in particolare, dagli articoli 1,2,6,8,38,60 del ccnl 21.3.2012 e dal Regolamento elettorale 24.9.2013.
Tant’è che anche qualora la RSU non abbia provveduto a darsi l’autoregolamentazione in parola, ciò non ostacola né il normale svolgimento delle varie modalità di relazione con l’azienda, né l’esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali stabiliti dalla legge e dal ccnl.
Ne consegue che il regolamento di funzionamento non può disciplinare in alcun modo aspetti di esclusiva competenza del ccnl. Pertanto qualora il regolamento intervenga su tali aspetti, le aziende dovranno contestare alla RSU tale violazione, ribadendo il rispetto delle specifiche disposizioni nazionali.
In questo contesto, resta inteso che, al di là della concomitanza elettorale, il mandato della RSU si realizza in maniera nettamente separata da quello del RLSSA.
I due incarichi di rappresentanza hanno infatti competenze, ambiti di intervento e poteri molto diversi tra loro, tali che le stesse relazioni con l’azienda si svolgono secondo modalità, condizioni e tempi ben distinti. Vale anche per il RLSSA la considerazione che le sue attività “esterne” sono specificamente disciplinate dalla legge e dal ccnl.
Quanto poi alle fasi e alle modalità di interlocuzione con l’azienda che, a norma del ccnl, vedono la RSU affiancata dalle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti, vale, anche qui, quanto stabilito al riguardo dal ccnl, a nulla rilevando eventuali, difformi indicazioni che –impropriamente- siano formulate nel regolamento di funzionamento della RSU.
Per quanto concerne, infine, la validazione degli accordi collettivi aziendali, resta fermo il disposto dall’art.2, lettera B), del vigente ccnl, secondo cui per la loro approvazione è condizione esclusiva il voto favorevole della maggioranza dei componenti della RSU.
Pertanto, l’eventuale ricorso da parte della RSU agli strumenti della democrazia diretta (consultazioni, referendum) riguarda esclusivamente il rapporto tra la RSU e i lavoratori rappresentati, e gli esiti di tali verifiche non possono sostituirsi – sotto il profilo formale e sostanziale, riguardo alla validazione degli accordi - al voto, favorevole o negativo, espresso dalla maggioranza della RSU.
In tale premessa, si invitano pertanto le aziende, nel rispetto delle ricordate prerogative sindacali, ad attenersi alle indicazioni fornite e segnalare, ove necessario, eventuali comportamenti o richieste della RSU difformi o in violazione di quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali interconfederali e nazionali.
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Con l’occasione, si ricorda alle aziende di provvedere a determinare, alla data del 1° gennaio, il cosiddetto “indice di rappresentatività aziendale” ai fini della ripartizione dei permessi retribuiti di cui all’art. 60, lettera C) del vigente ccnl, il cui utilizzo –si ricorda- non soggiace alle modalità previste dall’art. 30 della legge n. 300/1970.
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Nel concludere, si rinnova l’invito alle aziende a dare urgente riscontro alla richiesta di dati trasmessa con la circolare n. 204/2013 dell’11.12.2014.
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I più cordiali auguri di Natale e di un sereno 2014.