Sulla G.U. n 23 del 29 gennaio 2014 è stato pubblicato il Comunicato dell’AVCP relativo a “Indicazioni operative in merito ai procedimenti di controllo previsti dall'art. 71, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed attivati su istanza di parte”. A riguardo ricordiamo che il comma 2 dell’art. 71 del DPR 207/2010, dispone che “i poteri di vigilanza e di controllo dell'Autorità sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante”, nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3 dello stesso articolo.
A riguardo, il presente Comunicato definisce linee guida per l'attivazione, su istanza di parte, dei procedimenti di vigilanza e controllo sul sistema di qualificazione al fine di assicurare omogeneità nell'attuazione del disposto normativo.
L'istanza di verifica, presentata da soggetti portatori di un interesse concreto ed attuale alle verifiche sull'operato della SOA, deve contenere:
A seguito della presentazione dell'istanza, l'Ufficio competente verifica preliminarmente la completezza della domanda sotto il profilo formale e sostanziale, procedendo alla dichiarazione di improcedibilità delle istanze che risultino carenti degli elementi richiesti nel precedente punto.
Per le istanze ritenute procedibili, l'Ufficio competente verifica la sussistenza del fumus relativo alle presunte irregolarità, procedendo alla dichiarazione di inammissibilità delle domande, i cui profili di presunte irregolarità risultino smentiti dalla documentazione presente negli archivi informatici consultabili dall'Autorità.
Qualora l'istanza risulti procedibile e ammissibile, l'Ufficio competente comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 alla SOA, a cui risulta imputata la presunta irregolarità, al soggetto istante, nonché all'impresa titolare dell'attestazione oggetto di segnalazione, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la trasmissione di memorie e/o documenti ritenuti utili alle valutazioni di competenza dell'Autorità, con facoltà di richiedere documenti, informazioni e chiarimenti in merito al procedimento in corso agli Operatori economici, alle SOA nonché ad ogni altro soggetto che ne sia in possesso.
Conclusa la fase istruttoria, l'Autorità, adotta il provvedimento finale, nei termini e nei modi stabiliti dai commi 2 e 3 dell'art. 71, che sarà comunicato in forma integrale alla SOA e all'impresa titolare dell'attestazione di cui trattasi e nei contenuti minimi essenziali al soggetto istante. Il termine di sessanta giorni per l'adozione del provvedimento finale, decorrente dalla scadenza del termine assegnato nell'avvio del procedimento di verifica, resta sospeso per il periodo necessario allo svolgimento delle singole attività istruttorie, quali audizioni, acquisizioni documentali, richieste integrative e/o supplementi d'istruttoria.
Nel trasmettere in allegato il Comunicato per ulteriori approfondimento, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.