Sulla G.U. n. 33 del 10 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto 15 gennaio 2014 recante “Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale»”.
L’allegato IV, parte I, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 riporta l’elenco degli impianti e delle attività in deroga dall’autorizzazione alle emissioni in quanto classificate come scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Tra queste, alla lettera p), includeva gli “Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi”.
A riguardo, il provvedimento introduce una ulteriore specifica esclusione per quanto riguarda le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque a fini di potabilizzazione, precisando, nei “considerato” presenti all’inizio del decreto, che “per linea di trattamento dei fanghi si deve intendere l'insieme delle operazioni che sono funzionali all'impianto di trattamento delle acque e che sono necessarie a rendere i fanghi idonei al loro successivo utilizzo, recupero o smaltimento”.
Pertanto le nuove lettere p) e p-bis) riportano:
«p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis)»;
«p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti».
Nel rimandare al testo del decreto, che riportiamo in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.