AssoAmbiente

Circolari

023/2013/PE

Facciamo seguito a quanto comunicato con circolare n. 205/2013, per informare che sulla G.U. n. 32 dell’8 febbraio 2014 è stata pubblicata la legge 6 febbraio 2014, n. 6 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”.

Nel testo di conversione sono state apportate alcune modifiche al disposto, in particolare, per quanto già anticipato:

  • nell’ambito delle azioni ed interventi sul monitoraggio nella Regione Campania, il provvedimento dispone che tra i soggetti attuatori degli interventi di bonifica, sono individuate anche le società partecipate dalla regione che operano in tali ambiti;
  • sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, in Campania sono avviati anche i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture;
  • in relazione al disposto riportato all’art. 3 sulla combustione illecita dei rifiuti, è stato introdotto un nuovo at. 256-bis al DLgs 152/06 che prevede la reclusione, da due a cinque anni, per chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata”. La pena é aumentata di un terzo se il delitto é commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata é responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, del DLgs 231/01. Sempre a riguardo, i mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato in parola, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati;
  • nell’ambito delle già disposte modifiche al DLgs 271/89, che prevedono l’introduzione di un nuovo comma 3-ter all’art. 129, sui reati che comportano pregiudizio per l’ambiente, è stato aggiunto che  “Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari”;
  • numerosi gli interventi apportati al DL 61/2013 recante “Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sia per quanto riguarda i poteri del Commissario straordinario, sia il collocamento dell’aumento di capitale dell’impresa.

Nel rinviare al testo del provvedimento, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, inviamo cordiali saluti.

» 14.02.2014
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