Sulla G.U. n. 34 dell’11 febbraio 2014 è stata pubblicata la determina dell’AVCP n. 1 del 15 gennaio 2014 dell’AVCP recante “Linee guida per l'applicazione dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, l’AVCP ha ritenuto opportuno riesaminare la materia adottando una nuova determina che rivede la precedente n. 5/2009 su «Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», recante indicazioni interpretative in merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La determina in esame si articola nei seguenti capitoli:
La determina in esame evidenzia che il procedimento di verifica di cui all'art. 48 del DLgs 163/06 e' obbligatorio, “senza alcun margine di discrezionalità da parte della stazione appaltante”, per tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, sia sopra che sotto soglia comunitaria, aggiudicati con procedura aperta, ristretta, negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara o con dialogo competitivo. A riguardo vengono però richiamati anche i casi per i quali non e' applicabile la verifica ex art. 48 (es. settori speciali, appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, appalti di importo superiore a 150.000 euro).
Inoltre la stessa precisa che l'art. 48 riguarda esclusivamente i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dallo stesso menzionati, e, dunque, la relativa disciplina non si estende alle ulteriori condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e, in particolare, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, gli elementi quantitativi e qualitativi delle offerte.
La determinazione dettaglia inoltre il controllo nel caso di avvalimento e affronta temi relativi ai termini per gli adempimenti previsti dalla norma, al controllo nell'ambito della procedura di gara, le misure sanzionatorie (irrogate dalla stazione appaltante, dall’Autorità e pecuniaria) e di sospensione dalle gare.
Nel rimandare al testo della determina n.1/2014, che riportiamo in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.